C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 16/03/2023 – Delibera – Gara del 5/ 3/2023 OLYMPIA CEDAS – 2000 CALCIO MONTESILVANO

Gara del 5/ 3/2023 OLYMPIA CEDAS - 2000 CALCIO MONTESILVANO

Il Giudice Sportivo La Società 2000 Calcio Montesilvano ha presentato ricorso avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe, sollevando dubbi sull'identità di un calciatore che ha preso parte all'incontro tra le fila della Società Olympia Cedas. Deduce, in particolare, la ricorrente che nella distinta di gara della squadra locale veniva inserito il calciatore D'Angelo Antonio, nato il 1.03.2008, mentre in realtà partecipava alla gara, con lo stesso numero di maglia, il calciatore Ramunno Manuel nato il 25.04.2009. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. Esaminate le controdeduzioni della Società Olympia Cedas, presentate nei termini prescritti, con le quali la stessa ha eccepito la tardività del ricorso, per violazione dei termini abbreviati previsti per le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dal Comitati Regionali della L.N.D., di cui al C.U. FIGC n. 19/A del 20.07.2022, nonché l'inammissibilità dello stesso per genericità e carenza di prova. In via preliminare, si esamina l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Società resistente. Al riguardo si osserva che le gare dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 rientranti nella seconda fase, comprensiva delle fasi finali post gironi (semifinali e finali),si intendono come prosecuzione del campionato, pur denominate Coppa Abruzzo, come stabilito dal Regolamento pubblicato con C.U. n. 14 del 15.09.2022. Pertanto, per esse non si applica l'abbreviazione dei termini di cui al C.U. Nº 19/A F.I.G.C. Risulta verificata, quindi, la tempestività e ritualità del ricorso. Nel merito, si osserva che le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., né emergono elementi tali da far supporre un errato espletamento delle formalità di riconoscimento dei tesserati. Visti gli artt. 10 e 68 C.G.S.

DELIBERA

1) di respingere il reclamo perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo Olympia Cedas / 2000 Calcio Montesilvano: 4 a 3.

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