FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 294/AA del 28/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –FRESI MARCHESI ANDREOLI GS NINO RONCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FRESI, Omar MARCHESI, Riccardo ANDREOLI, e della società GS NINO RONCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE FRESI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Nino Ronco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S. Nino Ronco, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Riccardo Andreoli di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Nino Ronco, alla gara Busnago - G.S. Nino Ronco del 13.10.2022, valevole per la Coppa Regionale Lombardia di Seconda Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

OMAR MARCHESI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S. Nino Ronco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società G.S. Nino Ronco consegnata all’arbitro in occasione della gara Busnago - G.S. Nino Ronco del 13.10.2022, valevole per la Coppa Regionale Lombardia di Seconda Categoria, nella quale è inserito il nominativo del sig. Riccardo Andreoli, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore a tale incontro; tale calciatore, infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

RICCARDO ANDREOLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Nino Ronco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società G.S. Nino Ronco, alla gara Busnago - G.S. Nino Ronco del 13.10.2022 valevole per la Coppa Regionale Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

GS NINO RONCO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Simone Fresi, Omar Marchesi e Riccardo Andreoli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone FRESI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GS NINO RONCO, dal Sig. Omar MARCHESI e dal Sig. Riccardo ANDREOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone FRESI, di di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Omar MARCHESI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Riccardo ANDREOLI, e di € 150 (centocinquanta/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società GS NINO RONCO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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