FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 295/AA del 28/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CESARINI FIORANI PIGHI PIACENZA CALCIO 1919

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 381 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro CESARINI, Francesco FIORANI, Roberto PIGHI, e della società PIACENZA CALCIO 1919 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO CESARINI, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato presso la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 4.12.2022, al termine della gara Pro Sesto – Piacenza valevole per il girone A del Campionato Nazionale di Serie C nel corso della quale aveva rivestito il ruolo di capitano, acconsentito e, comunque non impedito, che tutti i componenti della propria squadra in campo, obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare con gli stessi un’interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l’intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie;

FRANCESCO FIORANI, all’epoca dei fatti, dirigente tesserato presso la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. quale Responsabile dei Rapporti con la Tifoseria (SLO), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi lo stesso, in data 4.12.2022, al termine della gara Pro Sesto – Piacenza valevole per il girone A del Campionato Nazionale di Serie C, adoperato con prontezza al fine di evitare che tutti i calciatori del Piacenza Calcio 1919 S.r.l., obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare un’interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l’intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie;

ROBERTO PIGHI, all’epoca dei fatti presidente della società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver impedito, in data 4.12.2022, al termine della gara Pro Sesto – Piacenza valevole per il girone A del Campionato Nazionale di Serie C, che tutti i calciatori del Piacenza Calcio 1919 S.r.l., obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare un’interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l’intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie;

PIACENZA CALCIO 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Alessandro Cesarini, Francesco Fiorani e Roberto Pighi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro CESARINI e Francesco FIORANI, e dal Sig. Roberto PIGHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PIACENZA CALCIO 1919 SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica ed € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Alessandro CESARINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco FIORANI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto PIGHI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società PIACENZA CALCIO 1919 SRL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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