FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 296/AA del 28/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –CALANDRA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CALANDRA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE CALANDRA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la FCD Belice Sport, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante abbia ricevuto due formali convocazioni per i giorni 20.12.2022 e 27.12.2022, senza addurre alcuna giustificazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CALANDRA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Giuseppe CALANDRA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.