FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 299/AA del 28/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VACCA ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marco VACCA, e della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO VACCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Genova Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito della gara Genova Calcio – Cairese disputata il 5.2.2023 e valida per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria, a mezzo di un’intervista condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro e della classe arbitrale;

ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Vacca; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco VACCA, dal Sig. Danilo Rossi, in qualità di Vice Presidente, per conto della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco VACCA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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