C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 14.02.2023 – Delibera – RECLAMO N. 24 della società A.S.D. CITTA’ DI APRIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 101 del 26.01.2023 (Punizione sportiva perdita della gara Campionato 1^ Categoria A.S.D. Città di Aprigliano – A.S.D. Real Fondo Gesù Crotone del 15.01.2023 con il punteggio di 0 – 3).

RECLAMO N. 24 della società A.S.D. CITTA’ DI APRIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 101 del 26.01.2023 (Punizione sportiva perdita della gara Campionato 1^ Categoria A.S.D. Città di Aprigliano - A.S.D. Real Fondo Gesù Crotone del 15.01.2023 con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

a società A.S.D. Città di Aprigliano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria relativamente alla gara del 15.01.2023, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società A.S.D. Città di Aprigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere quest’ultima violato l'obbligo di cui al C.U. n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – UN calciatore nato dal 1º gennaio 2001 in poi ed UN calciatore nato dal 1º gennaio 2002 in poi. La Società reclamante sostiene che la presenza sul terreno di gioco di un solo giocatore Under sarebbe avvenuta solo per pochi secondi, per cui l’ingresso sul terreno di gioco del calciatore subentrante non avrebbe influito sul regolare andamento della gara. Il ricorso deve essere rigettato. Ritiene questa Corte di aderire al principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte Sportiva di Appello Nazionale il quale afferma, in maniera inequivocabile, che la partecipazione del calciatore alla gara “senza averne titolo” comporta, di conseguenza, l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, non essendo rilevante la breve durata della violazione della norma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo, conferma il provvedimento impugnato e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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