C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 28.02.2023 – Delibera – RECLAMO n. 31 della società A.S.D. MELICUCCO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 09.02.2023 (ammenda di € 500,00).

 

RECLAMO n. 31 della società A.S.D. MELICUCCO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 09.02.2023 (ammenda di € 500,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante;

RITENUTO CHE

- l'arbitro nel referto di gara ha così descritto i fatti avvenuti durante la gara A.S.D. Melicucco Calcio –A.S.D. Roccella, disputata il 05.02.2023, valevole per il Campionato di Promozione, girone B: “A fine partita, dopo il triplice fischio, entravano dei tifosi riconducibili al Melicucco in quanto avevavo giubbotti della suddetta società da un cancello che dava sulla tribuna principale, che durante il nostro sopralluogo risultava chiuso. Arrivati nelle nostre vicinanze un tifoso inveiva nei confronti miei e degli assistenti proferendo le seguenti parole: ti squagghiu nta l'acidu figghiu i puttana, tu e to mamma, appena se ne vanno i Carabinieri ti scassu ri maschiati, a moriri pezzi i merda. Successivamente ne arrivavano altri, sempre dal suddetto cancello, che provavano ad aggredirci venendo verso di noi con fare minaccioso mostrando i pugni, solamente grazie all'intervento dei Carabinieri riuscivamo a non essere colpiti. Dopo 5 minuti insieme alle forze dell'ordine siamo rientrati nello spogliatoio”; - il primo assistente arbitrale, nel suo referto ha confermato quanto sopra, specificando che: “In questo frangente arrivavano, sempre sul terreno di gioco, cinque tifosi della società ospitante che entravano abusivamente dall'esterno ed inveivano nei nostri riguardi con fare minaccioso. A questo punto per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente era necessario l'intervento delle forze dell'ordine presenti che dovevano raggiungerci sul terreno di giuoco e frapporsi tra noi i due dirigenti succitati e le cinque persone estranee tutti che continuavano ad inveire contro. Dopo circa cinque minuti riuscivamo, scortati dai Carabinieri, a raggiungere gli spogliatoi senza alcuna conseguenza”; - in esito alla valutazione dei fatti descritti, il Giudice Sportivo Territoriale comminava la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Melicucco Calcio; - avverso la decisione predetta, previo preannuncio di reclamo trasmesso a mezzo pec il 9 febbraio 2023, ha proposto ricorso la Società A.S.D. Melicucco Calcio. Tanto premesso, si osserva quanto segue: La ricorrente, intendendo contestare il verificarsi delle condotte ascritte e, quindi, il contenuto del rapporto arbitrale, afferma che alcuni tesserati si sono limitati a chiedere spiegazioni alla terna arbitrale in maniera pacifica per presunti torti subiti, ma nega che siano entrate in campo persone estranee non presenti in distinta e che le forze dell'ordine siano dovute intervenire. Le argomentazioni esposte non appaiono però sufficienti a confutare quanto emerso dalla ricostruzione offerta in maniera dettagliata in referto, sia dal direttore di gara che dal primo assistente arbitrale, che hanno determinato il convincimento del giudice sportivo, dovendosi riconoscere agli atti ufficiali di gara il valore di prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 comma 1 CGS). Secondo questa Corte, la sanzione irrogata in ragione delle responsabilità accertate, appare eccessiva riguardo all'entità ed alla natura dei fatti ascritti e deve essere rimodulata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento, riduce l'ammenda ad € 250,00 e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

 

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