C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 14.03.2023 – Delibera – RECLAMO n° 37 della società A.S.D. V.E. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 23.2.2023 (squalifica allenatore Sig. CARBONE Giovanni per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n° 37 della società A.S.D. V.E. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 23.2.2023 (squalifica allenatore Sig. CARBONE Giovanni per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto la squalifica per cinque gare al proprio allenatore Sig. Carbone Giovanni “per avere, a fine primo tempo, impedito l'ingresso nello spogliatoio all'arbitro e per avere tenuto nei suoi confronti un comportamento offensivo e gravemente minaccioso, nonché per avere reiterato tale comportamento a fine gara, impedendo inoltre l'ingresso nello spogliatoio e tirando calci alla porta dello stesso mentre l'arbitro faceva la doccia”. La reclamante nega totalmente le circostanze addebitate al proprio allenatore sostenendo che lo stesso ha solo contestato ed in modi assolutamente civili le decisioni del Direttore di gara. Ai sensi dell’art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione la narrazione dell’arbitro, che si presenta puntuale e privi di vizi logici, non può essere messa in dubbio. La sanzione appare da rimodulare riducendola a quattro gare effettive.

P.Q.M.

 in parziale accoglimento riduce la squalifica del Sig. CARBONE Giovanni a QUATTRO gare effettive; dispone, infine, accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

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