C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 22.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 44 della Società A.S.D. V.E. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n°121 del 02 marzo 2023 (Ammenda euro 400,00).

RECLAMO N. 44 della Società A.S.D. V.E. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n°121 del 02 marzo 2023 (Ammenda euro 400,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

-a) che dal rapporto degli Ufficiali di Gara risulta che durante la gara alcuni sostenitori della Società A.S.D. V.E. Rende rivolgevano parole offensive e minacciose nei confronti del Commissario di campo e davano luogo ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria, durata alcuni minuti. -b) che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, C.G.S., i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare; -c) che, pertanto, resta smentita la ricostruitone degli accadimenti operata dalla Società reclamante, secondo cui si sia trattato solo di una (per adoperare la terminologia della ricorrente) “accesa colluttazione verbale”; -d) che le Società rispondono: - ai sensi dell'art. 6 C.G.S. rispondono anche dell'operato e del comportamento dei dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, per cui resta irrilevante che la Società non abbia potuto impedire i fatti; - ai sensi dell'art. 26 C.G.S. per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, per cui (fatte salve le ipotesi esimenti e attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., nella specie nemmeno prospettate); -e) che l'entità dell'ammenda comminata dal primo giudice è congrua ed adeguata all'effettiva gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

conferma la sanzione dell'ammenda come comminata dal primo giudice e, per l'effetto, rigetta il reclamo; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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