C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 23/02/2023 – Delibera – Gara del 11/ 2/2023 REAL PIZZO – CHIARAVALLE
Gara del 11/ 2/2023 REAL PIZZO - CHIARAVALLE
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 114 del 16 febbraio 2023; preso atto che la società A.S.D. Chiaravalle ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto; rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentar e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso e rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la A.S.D. Chiaravalle chiede di irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società A.S.D. Real Pizzo avrebbe inserito nella distinta di gara n. 10 calciatori di riserva, in luogo dei nove previsti per un totale di 21 atleti per cui avvantaggiandosi arbitrariamente nel poter effettuare la scelta nelle sostituzioni; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. Real Pizzo; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che nella distinta di gara consegnata all'arbitro da parte della società A.S.D. Real Pizzo, i calciatori riportati erano in numero di 20 e non di 21 in quanto un calciatore, originariamente inserito con il n. 14 (Sig. Akinboboye Taiwo Terry Gzus), veniva cancellato; considerato, pertanto, che l'assunto della ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali e che l'art. 61, comma 1, C.G.S. conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati; atteso che lo stesso, comprensivo di tutti gli allegati è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio; Rilevato tuttavia che la distinta di gara consegnata alla società ricorrente da parte della società A.S.D. Real Pizzo non riporta la medesima cancellatura riportata sulla distinta consegnata al direttore di gara e, pertanto, ha indotto la società Chiaravalle a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro; ritenuto di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. Chiaravalle;
delibera
1) rigettare il ricorso della società A.S.D. Chiaravalle e, per l'effetto, omologare il risultato della gara Real Pizzo - Chiaravalle: 3 - 0; 2) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A.S.D. Chiaravalle; 3) irrogare alla società A.S.D. Real Pizzo l'ammenda di €. 100,00 per errata compilazione della distinta di gara.