C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 09/03/2023 – Delibera – Gara del 26/ 2/2023 BORGIA 2007 – CHIARAVALLE

Gara del 26/ 2/2023 BORGIA 2007 - CHIARAVALLE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 121 del 02 marzo 2023; rilevato che il ricorso proposto dalla società U.S.D. Borgia 2007 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; letto il ricorso proposto dalla società U.S.D. Borgia 2007 con il quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. Chiaravalle la punizione sportiva della perdita della gara in quanto quest'ultima, al 31' minuto del secondo tempo, ha sostituito il calciatore con la maglia numero 10 Sisca Salvatore (nato il 29.08.1984) con il calciatore con la maglia numero 14 Scarnato Facund Thomas (nato il 21.09.2001) e al minuto 50 del secondo tempo ha sostituito il calciatore con la maglia numero 3 Elena Tomas Daniel (nato il 25.09.2002) con il calciatore con la maglia numero 16 Caballero Almeida Matia Daniel (nato il 29.01.2000), in violazione alle disposizioni sull'utilizzo di giocatori under di cui al comunicato ufficiale n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria il quale dispone che in occasione delle gare di campionalo d Prima Categoria ogni squadra deve avere in campo per tutta la durata della partita due calciatori di cui uno nato almeno nel 2001 e l'altro nato almeno nel 2002; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che dalla distinta ufficiale della A.S.D. Chiaravalle sono stati schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano, due calciatori nati dopo l01/01/2001 precisamente il n. 2 sig. Merlo Ramiro Adhemar (nato il 29.01.2001) e il n. 6 sig. Sissoy Arfinetti Tomas Francisco (nato il 02.10.2001) e un calciatore nato dopo l01/01/2002 il n. 3 sig. Elena Tomas Daniel (nato il 25.09.2002); - che al 31' minuto del secondo tempo la società ASD Chiaravalle ha sostituito il calciatore con la maglia numero 10 Sisca Salvatore (nato il 29.08.1984) con il calciatore con la maglia numero 14 Scarnato Facundo Thomas (nato il 21.09.2001); - che al minuto 50 del secondo tempo, la gara continuava fino al minuto 52, ha sostituito il calciatore con l maglia numero 3 Elena Tomas Daniel (nato il 25.09.2002) con il calciatore con la maglia numero 16 Caballero Almeida Matia Daniel (nato il 29.01.2000); ritenuto, pertanto, che l'assunto della ricorrente trova riscontro nel referto arbitrale in quanto le sopra riportate sostituzioni hanno determinato la violazione dell'obbligo di cui al C.U. n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - UN calciatore nato dal 1º gennaio 2001 in poi e UN calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi ; visto l'art. 10 del C.G.S.;

delibera

 1) accogliere il ricorso della società U.S.D. Borgia 2007 e, per l'effetto, infliggere alla società A.S.D. CHIARAVALLE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) disporre di accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società U.S.D. Borgia 2007.

 

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