C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/CSAT del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo della società SANT ANIELLO GRAGNANO riferimento al C.U. n.41/AG del 22.12.2022. Gara – Virtus Junior Stabia / Sant Aniello Gragnano del 17.12.2022 – Campionato Under 14.
Reclamo della società SANT ANIELLO GRAGNANO riferimento al C.U. n.41/AG del 22.12.2022. Gara – Virtus Junior Stabia / Sant Aniello Gragnano del 17.12.2022 – Campionato Under 14.
La società Asd Sant’Aniello Gragnano proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari della squalifica per 5 giornate e per 10 giornate inflitte dal Gst rispettivamente nei confronti del calciatore Leone Cristian e del calciatore Verdoliva Pietro. In particolare il calciatore Leone Cristian si rendeva responsabile di avere colpito a gioco fermo un avversario con una gomitata al petto e, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di colpire il DDG con un pugno e proferiva frasi ingiuriose nei confronti di quest’ultimo, mentre il calciatore Verdoliva Pietro attingeva, durante un mass confrontation, il DDG con uno sputo sulle scarpe. Deduceva la società reclamante che il calciatore Leone Cristian in realtà non aveva mai tenuto un comportamento minaccioso nei confronti del DDG; semmai rientra in campo solo per chiedere spiegazioni circa il provvedimento disciplinare subito. Nel comportamento del calciatore, aggiunge la società reclamante, mancava la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’avversario un male ingiusto ed ingiustificato per cui, pur nello stigmatizzare il comportamento del Leone, la sanzione deliberata doveva essere annullata e/o in subordine ridotta, non essendo la condotta del calciatore caratterizzata da particolare violenza, così da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 CGS. Per quanto attiene la posizione del calciatore Verdoliva Pietro, la società reclamante evidenzia che quanto riportato dal DDG nel referto di gara non era corretto dal momento che i fatti si erano verificatisi in modo diverso. Preciso, altresì. Che se anche i fatti si fossero verificati per come riportati nel referto dal DDG, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella decisione n. 8/2020 in un caso analogo, aveva stabilito che trova applicazione nell’ordinamento sportivo il principio del favor rei previsto dal codice penale. Concludeva la società reclamante per l’annullamento, in via preliminare, per la riduzione delle sanzioni disciplinari inflitte ai calciatori; in via subordinata chiedeva di rideterminare le sanzioni delle squalifiche rispettivamente in numero 3 giornate per Verdoliva Pietro e in numero 2 giornate per Leone Cristian. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il supplemento ad esso allegato, il reclamo così come proposto e sentita la parte, ritiene il reclamo meritevole di parziale accoglimento. Mentre, infatti, la corte ritiene equa la sanzione disciplinare adottata dal Gst nei confronti del calciatore Leone Cristian rispetto ai fatti per come descritti dal DDG nel referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, quella adottata nei confronti del calciatore Leone Cristian rispetto ai fatti per come descritti dal DDG nel referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, quella adottata nei confronti del calciatore Verdoliva Pietro appare estremamente gravoso. Nei confronti di quest’ultimo, infatti, la Corte ritiene applicabile quanto disposto dall’art. 35 CGS, comma 2. Laddove prevede che i calciatori ed i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima, per lo sputo, di cinque giornate di squalifica.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica al sig. Leone Cristian e riduce la sanzione al sig. Verdoliva Pietro a sei (6) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.
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