C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/CSAT del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo della società REAL TORRE DEL GRECO C5 in riferimento al C.U. n.34/C5 del 22.12.2022. Gara – Sport. Casoria Futsal 2019 / Real Torre del Greco C5 del 17.12.2022 – Campionato calcio a 5 serie C2.

Reclamo della società REAL TORRE DEL GRECO C5 in riferimento al C.U. n.34/C5 del 22.12.2022. Gara – Sport. Casoria Futsal 2019 / Real Torre del Greco C5 del 17.12.2022 – Campionato calcio a 5 serie C2.

La società Asd Real Torre del Greco C5 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di otto (8) inflitta al calciatore Gaetano Rosbino dal Gst, pubblicata sul C.U. n.34/C5 del 22/12/2022, in quanto protestava avverso una decisione arbitrale e calciava, deliberatamente ed intenzionalmente, il pallone con forza in direzione del DDG colpendolo alle gambe arrecandogli molto dolore. Successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore si toglieva la maglia di gaara e continuava a protestare minacciando il DDG di aspettarlo nello spogliatoio. Eccepiva la società reclamante la eccessiva severità della pena comminata, non ravvisandosi alcuna condotta violenta nel comportamento del calciatore, nonché la discrepanza tra quanto refertato e l’effettivo evolversi degli eventi e l’applicabilità, al caso de quo, dell’istituto della continuazione, ex art. 81 CP. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento del reclamo e per l’effetto, in via principale, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Gaetano Rosbino a 4 giornate; in via subordinata, chiedeva di ridurre al predetto calciatore la squalifica a cinque (5) giornate o in via più gradata, a misura ritenuta di giustizia, alla luce anche dei precedenti giurisprudenziali a livello nazionale e territoriale. La società Asd Real Torre del Greco C5 proponeva ritualmente anche reclamo avverso la squalifica per dieci (10) giornate inflitta dal gst al calciatore Liberato Formisano perché veniva espulso, al termine della gara, avendo calciato il pallone con molta forza, deliberatamente ed intenzionalmente, colpendo il DDG alla gamba destra procurandogli bruciore e dolore e perché pronunciava frasi minacciose nei confronti di quest’ultimo. Deduceva la società reclamante la eccessiva severità della pena comminata non ravvisando alcuna violenza nel comportamento del calciatore e rilevando una discrepanza tra quanto refertato e l’effettivo evolversi degli eventi nonché l’applicabilità, al caso de quo, dell’istituto della continuazione, ex art. 81 Cp. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento del reclamo e per l’effetto, in via principale, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Liberato Formisano a cinque (5) giornate; in via subordinata, chiedeva ridurre al predetto calciatore la squalifica a sei (6) giornate o, in via più gradata, a misura ritenuta di giustizia alla luce anche dei precedenti giurisprudenziali a livello nazionale e territoriale. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali il referto di gara, il reclamo così come proposto, sentita la parte ritiene entrambi i reclami meritevoli di parziale accoglimento. Fermo restando la censurabilità delle condotte tenute da entrambi i calciatori, Gaetano Rosbino e Liberato Formisano, le sanzioni comminate dal Giudice di prime cure appaiono estremamente gravose anche alla luce della giurisprudenza di questo giudice adito nonché di quella consolidata a livello nazionale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce: al calciatore Gaetano Rosbino la squalifica a cinque (5) giornate di squalifica e al calciatore Formisano Liberato a sette (7) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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