C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/CSAT del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo della società GESUALDO riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023. Gara – Gesualdo / Ac Ottaviano del 15.01.2023 – Campionato Promozione.
Reclamo della società GESUALDO riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023. Gara – Gesualdo / Ac Ottaviano del 15.01.2023 – Campionato Promozione.
Il Presidente della società US Gesualdo proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.95 del 19/01/2023 e quindi la riforma del provvedimento di squalifica per otto (8) gare effettive del calciatore sig. Perrella Romeo essendosi reso responsabile a seguito di contrasto di gioco rivolgeva al calciatore avversari un insulto per motivi di razza, nel ricorso il Presidente della società Us Gesualdo tra l’altro autorizzava l’addebito della tassa sul conto della società all’atto del deposito del reclamo. La Corte Sportiva di Appello territoriale preliminarmente rileva che, come da certificazione emessa dagli uffici competenti del C.R. Campania, il suddetto conto societario della reclamante non ha capienza per l’addebito del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva per cui, alla luce di quanto disposto dal C.G.S. Titolo VII e dall’art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del Coni e rispetto a quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/07/2022 del C.R. Campania, La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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