C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/CSAT del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD GIOVE CADEMY riferimento al C.U. n.66 del 1.12.2022. Gara – Giove Academy / S. Giuseppe del 26.11.2022 – Campionato Prima Categoria.

Reclamo della società ASD GIOVE CADEMY riferimento al C.U. n.66 del 1.12.2022. Gara – Giove Academy / S. Giuseppe del 26.11.2022 – Campionato Prima Categoria.

La Csat letto il reclamo, visti gli atti, sentito il DDG, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la reclamante si duole che nella gara de quo, il racconto dei fatti, indicati nel referto arbitrale non corrisponde a quanto realmente accaduto in quanto: 1) il proprio allenatore sig. Michele Celardo, alla fine del primo tempo si dirigeva verso lo spogliatoio arbitrale per chiedere spiegazioni all’arbitro sul comportamento da questi assunto verso alcuni calciatori e successivamente il Celardo chiedeva di entrare nello spogliatoio ma veniva allontanato dall’arbitro con “fare aggressivo, e quando rientrava negli spogliatoi veniva appellato con un’ingiuria”, l’arbitro inoltre non riceveva nessun aiuto dall’osservatore arbitrale; 2)non vi erano state nell’episodio contestato, minacce da parte dei componenti della società verso il DDG che rimaneva chiuso nello spogliatoio con il padre e che in ogni caso , le presunte minacce non sono state riportate dalla Polizia intervenuta successivamente, in un ‘annotazione in cui era indicato, , che l’arbitro riferiva di aver avuto soltanto un “diverbio con l’allenatore”; 3) la Polizia, sentito il DDG e verificata la “situazione tranquilla” andava via dalla struttura e non scortava il DDG il quale dopo circa trenta minuti, consegnava i documenti alle società, si dirigeva verso l’auto, accompagnato dal padre. Questa Corte data la particolare complessità dei fatti ha convocato il DDG per chiarimenti. Lo stesso DDG nel confermare i fatti riportati nel referto di gara, ha precisato che gli stessi fatti sono stati riferiti alla Polizia di stato non è riuscito a spiegarsi come mai nella relazione di servizio della stessa Polizia non è stato riportato quanto effettivamente occorsogli. Infine, il DDG ha anche dichiarato che la Polizia è giunta sul campo solo dopo che i fatti di cui è stato vittima si siano verificati. Questa Corte ai fini decisionali rileva che: agli atti risulta soltanto che gli agenti della Polizia di Stato hanno redatto un “annotazione inerente l’intervento esperito in Cardito (NA) via Nazionale c/o Stadio Comunale Vittorio Papa, a seguito di segnalazione di lite” in cui è indicato che “ l’arbitro presente sul posto, riferiva di aver avuto soltanto un diverbio con l’allenatore della Giove Accademy (…)”, mentre non vi è alcuna deposizione sottoscritta dal DDG in presenza in presenza della Polizia che dia conferma di tale annotazione. Gli agenti di Polizia non hanno potuto attestare ictu oculi gli avvenimenti accaduti nella su indicata struttura sportiva, così come narrato nel referto di gara, per questo hanno preavvisato nella predetta annotazione che al loro arrivo la situazione si era già normalizzata. Pertanto, considerato che il referto di gara è stato redatto in maniera chiara e circostanziata e che lo stesso costituisce fonte di prova primaria e privilegiata nell’ordinamento sportivo e che lo stesso arbitro davanti a Questa Corte ha confermato quanto riportato nel referto. Si ritengono non meritevoli di accoglimento le doglianze formulate dalla reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e di confermare le decisioni assunte dal Gst e pubblicate sul C.U. n.66 del 1/12/2022. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

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