C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/CSAT del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo della società PREMIUM FUTSAL riferimento al C.U. n.42/C5 del 19.1.2023. Gara – Givova Pagani / Premium Futsal del 14.1.2023 – Campionato calcio a 5 serie D.

Reclamo della società PREMIUM FUTSAL riferimento al C.U. n.42/C5 del 19.1.2023. Gara – Givova Pagani / Premium Futsal del 14.1.2023 – Campionato calcio a 5 serie D.

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va rigettato. Invero, con reclamo depositato il 25/01/2023 la società Premium Futsal proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicato sul C.U. n.42/C5 del 19/01/2023 deducendo che la delibera del Gst va riformata e chiedeva che la sanzione inflitta dal Gst doveva essere attribuita alla società Asd Givova Pagani (perdita della gara 0/6/) ed anche la sanzione dell’ammenda pari ad euro 150,00. Al riguardo, la CSAT ancor prima di valutare il merito della vicenda in via preliminare dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 75 CGS in combinato disposto con l’art.67 CGS. Infatti dagli atti non si evince che la società abbia proposto innanzi al Gst, il preannuncio e quindi il reclamo nei termini e nelle forme di cui all’art.67 CGS di tal che il Gst ha correttamente deliberato sulla scorta del solo referto di gara quale fonte di prova privilegiata. Per quanto riguarda l’ammenda poi di euro 150.00 irrogata dal Gst, questa CSAT ritenendo detta sanzione congrua ai fatti verificatisi conferma la suddetta ammenda alla società reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U.n.42/C5 e conferma l’ammenda di euro 150,00 a carico della società Premium Futsal. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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