C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/CSAT del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo della società Q.B.R ACERRA riferimento al C.U. n.41/C5 del 12.01.2023. Gara – Libertas Cerreto / Q.B.R. Acerra del 7.01.2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C2.

Reclamo della società Q.B.R ACERRA riferimento al C.U. n.41/C5 del 12.01.2023. Gara – Libertas Cerreto / Q.B.R. Acerra del 7.01.2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C2.

 La società Q.B.R. Acerra proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.41/C5 del 12/01/2023 chiedendo la riforma integrale ed autorizzando l’addebito della tassa sul conto della società presso il C.R. Campania. La Corte Sportiva di Appello territoriale preliminarmente rileva che, come da certificazione emessa dagli uffici competenti del C.R. Campania, il suddetto conto societario della reclamante non ha capienza per l’addebito del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva

per cui, alla luce di quanto disposto dal C.G.S. Titolo VII e dall’art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del Coni e rispetto a quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/07/2022 del C.R. Campania, La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

 

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