C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 36/CSAT del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo della società REAL S.MARTINO V.C. riferimento al C.U. n.17/GST del 20.12.2022. Gara – Real S. Martino V.C. / Frigento del 10.12.2022 – Campionato Prima Categoria.

Reclamo della società REAL S.MARTINO V.C. riferimento al C.U. n.17/GST del 20.12.2022. Gara – Real S. Martino V.C. / Frigento del 10.12.2022 – Campionato Prima Categoria.

La società Real S. Martino V.C. proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst pubblicata sul C.U.n.17/Gst del 20/12/2022. Deduceva la società reclamante che dall’esame degli atti ufficiali nonché dal supplemento di referto redatto dal DDG emergerebbero gravi responsabilità della società Frigento nonché sarebbe ravvisabile un errore tecnico da parte del DDG. La società Frigento Asd non avrebbe redatto le tre distinte di gara in modo chiaro e corretto non avendo specificato i calciatori titolari; quelli di riserva, non avrebbe indicato i primi 11 che sono scesi in campo e non avrebbe indicato chi avrebbe giocato in sostituzione del nominativo cancellato. Concludeva la società reclamante di accertare e riconoscere le gravi responsabilità della società Frigento Asd ex art.71 e 72 delle NOIF nonché di quanto disposto sul C.U. n.1 alle pag.88/89, per quanto attiene la partecipazione dei calciatori alla gara non riportati nelle tre distinte ufficiali di gara, e chiedeva la riforma della delibera impugnata con la conseguente sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società Frigento Asd. In via subordinata, la società reclamante chiedeva, nella ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta preliminare, di disporre la ripetizione della gara per grave errore commesso dal DDG. La CSAT letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. In particolare dalla documentazione in atti emerge che tutti i partecipanti alla gara sono stati identificati dal DDG e che, comunque, tutti i controlli affinché nessun estraneo fosse presente e/o comunque avesse accesso al terreno di gioco erano stati preventivamente effettuati. Peraltro vi è prova che il dirigente accompagnatore della società reclamante (vedi anche reclamo al Giudice di primo grado), veniva informato della variazione all’interno della distinta del calciatore della società Frigento oggetto anche del reclamo in primo grado né la lettura degli artt. 71-72 e seguenti delle NOIF convince questa Corte il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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