C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/CSAT del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo della società FELICE SCANDONE in riferimento al C.U. n.103 del 2.02.2023. Gara – Felice Scandone / Nusco 75 del 29.01.2023 – Campionato 1° Categoria.

Reclamo della società FELICE SCANDONE in riferimento al C.U. n.103 del 2.02.2023. Gara – Felice Scandone / Nusco 75 del 29.01.2023 – Campionato 1° Categoria.

La società Asd Felice Scandone proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di n.5 giornate inflitta ai calciatori Michele Martiniello e Salvatore Casanova dal Gst con decisione pubblicata sul C.U.n.103 del 2/02/2023 per aver il primo “dopo aver subito la testata da parte di un avversario reagiva tentando di colpire con pugni e schiaffi i propri avversari” ed il secondo “nel parapiglia generato da un avversario cercava di fare giustizia al proprio compagno di squadra tentando di colpire con pugni e schiaffi i propri avversari”. Nella parte motivazionale del reclamo, la società forniva una versione diversa dei fatti occorsi ed il filmato della gara. Concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione irrogate dal Gst e/o in subordine ridurre la stessa nella misura minima ritenuta di giustizia. Il reclamo va parzialmente accolto. La Csat, letti gli atti ufficiali di gara ed il relativo referto quale fonte di prova privilegiata e nel dichiarare l’inutilizzabilità dell’accluso filmato, ritiene di dover differenziare le posizioni dei soggetti destinatari della sanzione inflitta dal Gst. In particolare la sanzione inflitta ai tesserati della società reclamante vanno ridotte a giornate tre di squalifica in quanto i predetti tesserati sono stati destinatari dell’aggressione perpetrata dal calciatore De Nunzio Fabrizio (tesserati per la società non reclamante Nusco 75) il quale “a gioco fermo colpiva con una testata un avversario provocandogli la fuoriuscita di sangue ad altezza del naso e labbro”. Pertanto, occorre adottare un criterio proporzionale ed adeguata nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Alla luce di quanto precede la Csat accoglie parzialmente il reclamo e fermo restando la censurabilità delle condotte tenute da entrambi i calciatori le sanzioni comminate dal Giudice di prime Cure appaiono estremamente gravose anche alla luce della giurisprudenza di Questo giudice adito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

 Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce ai sig. Casanova Salvatore e Martiniello Michele la squalifica a tre (3) giornate ciascuno. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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