C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/CSAT del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo della società MADDALONESE 1919 in riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023. Gara – Atletico Calcio / Maddalonese 1919 del 14.01.2023 – Campionato Eccellenza.

 

Reclamo della società MADDALONESE 1919 in riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023. Gara – Atletico Calcio / Maddalonese 1919 del 14.01.2023 – Campionato Eccellenza.

La società Asd Maddalonese 1919 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.95 del 19/01/2023 con la quale il Gst, tra l’altro, infliggeva al calciatore della reclamante, sig. De Marco Alessandro, 7 giornate di squalifica ed infliggeva l’ammenda di euro 200,00. Deduceva la società reclamante che, da una attenta lettura degli atti ufficiali e del referto dell’arbitro, che tesserati della società Atletico calcio rifilavano calci, pugni e spintoni al calciatore, sig. De Marco Alessandro il quale reagiva con altrettanti pugni e spintoni per cui quest’ultimo è stato oggetto di una vera e propria aggressione ma non colpiva alcun tesserato avversario. Nella delibera impugnata, continuava la società reclamante, il Gst evidenziava che il calciatore de Marco reagiva agli aggressori ma non specificava come avrebbe reagito. Concludeva la società reclamante per l’annullamento, in via preliminare, della pesantissima ed ingiustificata squalifica per 7 giornate di gara e, in via subordinata per una sensibile riduzione della squalifica attesa l’ applicazione delle attenuanti dovute alla difesa dell’aggressione subita. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto redatto dal DDG ed il reclamo così come proposto ritiene la impugnativa meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto emerge che l’episodio scatenante la rissa è l’aggressione subita dal calciatore De Marco Alessandro ad opera dell’allenatore avversario, sig. Frenna, e che alla stessa non hanno partecipato altri tesserati della società reclamante. Nella fattispecie appare, senza ombra di dubbio, che protagonisti della rissa sono stati esclusivamente i calciatori ed i tesserati dell’Atletico calcio i quali entravano addirittura in contatto con i sostenitori avversari raggiungendo la tribuna attraverso l’apertura di un cancello.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore De Marco Alessandro quattro (4) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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