C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 44/CSAT del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.C. TERZIGNO 1964 in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Quartograd / A.C. Terzigno 1964 del 19.02.2023 – Campionato Promozione.

Reclamo della società A.C. TERZIGNO 1964 in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Quartograd / A.C. Terzigno 1964 del 19.02.2023 – Campionato Promozione.

La società Ac Terzigno 1964 proponeva reclamo avverso la squalifica per quattro (4) giornate di gara inflitta ai calciatori Polizzi Gianluca dal Gst reo di avere reagito con una gomitata al volto all’avversario che lo aveva precedentemente con uno schiaffo alla nuca. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata era viziata da eccessiva gravosità e severità dal momento che il Gst non aveva tenuto conto della circostanza attenuante avendo il calciatore Polizzi Gianluca subiva uno schiaffo alla nuca e solo per reazione sferrava all’avversario la gomitata. Precisa, ancora, la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata nei confronti del proprio tesserato appare estremamente gravosa anche alla luce della considerazione del fatto che il calciatore che aveva colpito a freddo il Polizzi ha subito una squalifica per tre (3) giornate di squalifica sarebbe lecito ritenere che la reazione descritta doveva essere sanzionata con due o tre giornate di squalifica in applicazione delle circostanze attenuanti, ex art. 13 comma 1, del CGS in combinato con l’art.15, comma 1 del CGS. La Csat letti il referto di gara, gli atti ufficiali nonché il reclamo così come proposto, sentito il difensore della società reclamante avv. F. Pandolfi, ritiene la impugnativa meritevole di accoglimento dal momento che nella circostanza trovano applicazione quanto disposto dall’art. 13, comma 1 e dell’art. 15 comma 1 del CGS. La condotta tenuta dal calciatore Polizzi Gianluca, sebbene scorretta e violenta, è conseguenza di uno schiaffo alla nuca subita a gioco fermo ed a palla lontana e del tutto improvvisa ed inaspettata.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Polizzi Gianluca a tre (3) giornate effettive. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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