C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 44/CSAT del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società SAPRI CALCIO GDP in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023. Gara – Sapri Calcio Gdp / Sant’Egidio Calcio del 5.02.2023 – Campionato Promozione.

Reclamo della società SAPRI CALCIO GDP in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023. Gara – Sapri Calcio Gdp / Sant’Egidio Calcio del 5.02.2023 – Campionato Promozione.

La società reclamante ha dedotto che il Direttore di gara non abbia realmente visto la bottiglietta che avrebbe colpito il calciatore tanto da non sospendere ed interrompere la partita. In realtà, il referto arbitrale descrive esattamente le circostanze successivamente valutate dal Gst. La giurisprudenza costante di questa Corte ritiene che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata delle circostanze ivi descritte. Deve, inoltre, evidenziarsi che le immagini video prodotte dalla reclamante sono inammissibili non rincorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 61, commi 2 e 7 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.107 del 9/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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