C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 44/CSAT del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società POLISPORTIVA L. TORIELLO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Parco Aquilone / Polisportiva L. Toriello del 18.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

Reclamo della società POLISPORTIVA L. TORIELLO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Parco Aquilone / Polisportiva L. Toriello del 18.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

Il reclamante impugna la decisione del Gst, relativa alla gara di Prima categoria , girone C, tra Parco Aquilone e Polisportiva L. Toriello, e di cui al comunicato ufficiale n.115 del 23/02/2023. Il Gst ha comminato la sanzione della squalifica per sei (6) gare effettive nei confronti del calciatore Iannacone Nicola, per aver protestato dopo la notifica del provvedimento di espulsione. A fondamento del gravame, il reclamante deduce che dalla lettura del referto del DDG sussisterebbe l’assenza di contatto fisico, per tale motivo chiede ridursi la squalifica a tre (3) giornate di gara. La Corte esaminata gli atti ufficiali, rileva che il referto di gara riveste fede privilegiata per l’ordinamento sportivo, e che, nel caso, dal contenuto di tale documento emerge in maniera incontrovertibile che il calciatore poneva in essere una condotta di proteste nei confronti del DDG, assumendo altresì un comportamento minaccioso che si concretizzava in un contatto fisico, proseguito dopo la comminazione della sanzione di espulsione. Esaminato l’art.36 CGS comma 1. Lett. a e lett. b), e che la condotta si è concretizzata in un contatto fisico, la Corte ritiene questa sanzione congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.115 del 23/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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