C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 44/CSAT del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n.45 d.p. Salerno del 18.02.2023. Gara – Scuola Calcio Spes / Ricigliano del 18.02.2023 – Campionato 3° Categoria – CE.

Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n.45 d.p. Salerno del 18.02.2023. Gara – Scuola Calcio Spes / Ricigliano del 18.02.2023 – Campionato 3° Categoria - CE.

La società Acd Ricignano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal Gst ala calciatore Pascente Davide e pubblicata sul C.U. n.45 del 23/02/2023 d.p. Salerno reo di aver scagliato il pallone sulla testa di un avversario ed avere successivamente minacciato più volte il DDG. Deduceva la società reclamante che quanto descritto nel referto di gara corrispondesse a quanto effettivamente verificatosi. Infatti, continua la società reclamante, che il calciatore Pascente Davide in segno di disappunto lanciava il pallone verso terra e che solo accidentalmente colpiva l’avversario prima sulla gamba e successivamente sulla guancia senza provocare danni fisici. Successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore chiedeva spiegazioni al DDG ed imprecava, nel lasciare il terreno di gioco, avverso il fallo subito nonché la ingiusta espulsione. Nella realtà alcuna minaccia era stata proferita nei confronti del DDG. Concludeva la società reclamante per la revoca della sanzione disciplinare adottata nei confronti del proprio tesserato ritenendola eccessivamente gravosa riportandola a quanto previsto dal CGS. La Csat, letti gli atti ufficiali, il referto di gara nonché il reclamo cos’ come proposto ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. Infatti la Corte udita ritiene che quanto descritto dal DDG nel referto appare analitico così come appare congrua la sanzione disciplinare adottata. Ritenendo, infatti il referto di gara fonte privilegiata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 45 D.P. Salerno della squalifica per quattro (4) giornata inflitta al calciatore Pascente Davide. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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