C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 48/CSAT del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Real Palomonte / Sporting Pontecagnano del 18.02.2023 – Campionato Promozione.

Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Real Palomonte / Sporting Pontecagnano del 18.02.2023 – Campionato Promozione.

Il reclamante impugna il provvedimento disciplinare adottato dal Gst in relazione alla gara Asd R. Palomonte – Asd Sporting Pontecagnano, di cui al C.U. n.115 del 23/02/2023, con cui era inflitta al calciatore la squalifica per nove gare effettive, in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento reagiva dando un pestone al DDG. Inoltre il DDG lo vedeva nella zona antistante gli spogliatoi mentre strattonava e spintonava il custode del campo facendolo cadere a terra creando uno scompiglio sia in campo che sulla Tribuna”. Il reclamante contesta lo svolgimento dei fatti, escludendo che il calciatore abbia inferto il pestone e comunque che, il contatto sarebbe da ascriversi a caso fortuito, privo di intenzionalità. Altresì, contesta che il calciatore abbia tenuto una condotta violenta nei confronti del custode, il quale invece avrebbe assunto comportamenti provocatori, con un’aggressione verbale, nei confronti dello stesso calciatore. Chiede, infine, una riduzione della sanzione. La Corte, esaminati gi atti, ritiene che le censure meritino solo parziale accoglimento. Ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara hanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tenuto conto di tale norma. Lo svolgimento dei fatti risulta compiutamente descritto nel rapporto del DDG E, di conseguenza, non revocabile in dubbio. In particolare, il DDG ha rilevato di aver ricevuto il pestone dal calciatore, precisando che tale comportamento veniva assunto in seguito alla notifica dell’espulsione e quale reazione avverso tale sanzione. Inoltre, il DDG ha descritto il comportamento assunto dal medesimo calciatore nei confronti del custode, al termine della gara, e consistito nello strattonare e spintonare quest’ultimo, il quale rovinava a terra, peraltro provocando un disordine generale. Rilevato che vi è pertanto, piena prova dei fatti contestati dal reclamante, l’ulteriore profilo da esaminare concerne l’entità della sanzione, di cui si chiede la riduzione. La condotta nei confronti del DDG va ricondotta alla fattispecie descritta dall’art. 36 CGS, dovendosi rinvenire un comportamento censurabile, concretizzatosi in un contatto fisico, riguardo al comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del custode è configurabile l’ipotesi descritta dall’art. 38 CGS, quale condotta violenta assunta nei confronti di persona presente in occasione della gara. Tenuto conto dei fatti descritti, e di quanto previsto dalla richiamate disposizioni. La Corte ritiene congruo ridurre la sanzione inflitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Mignoli Rosario a sette (7) giornate di gara effettive. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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