C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/GST del 17.01.2023 – Delibera – Gara del 7/ 1/2023 LIBERTAS CERRETO – Q.B.R. ACERRA

Gara del 7/ 1/2023 LIBERTAS CERRETO - Q.B.R. ACERRA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Q.B.R. Acerra con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la Società Libertas Cerreto non ha presentato controdeduzioni; in via preliminare, va rilevato che la capienza del conto è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'impugnativa innanzi a questo GST (giusta CU di questo C.R. Campania n. 1 del 06 luglio 2022); orbene, da accertamenti effettuati, è emerso che il conto della Società reclamante, ove è stato richiesto l'addebito del contributo d'accesso alla giustizia, sia in fase di preannuncio, sia in fase di reclamo, risulta essere incapiente, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma;

DELIBERA:

a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Q.B.R. Acerra, per l'effetto, b) di infliggere ad ambedue le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di gioco di 0/6 - 6/0; c) d) conferma i provvedimenti disciplinari assunti e resi noti con relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

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