C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 25/GST del 21.02.2023 – Delibera – Gara del 11/ 2/2023 GRUPPO SPORTIVO HERAJON – ATLETICO SAN GREGORIO

Gara del 11/ 2/2023 GRUPPO SPORTIVO HERAJON - ATLETICO SAN GREGORIO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Gruppo Sportivo Herajon avverso la regolarità della gara in epigrafe per i seguenti motivi "nel controllare il portale delle società si evince nella sezione giustizia sportiva riepilogo disciplinare della società ASD Atletico San Gregorio che il calciatore Lordi Sabatino fu squalificato per tre giornate e alla data odierna risulta ancora la rilevanza in rosso. Questo dimostra una irregolarità della sua posizione, visto che nel portale vengono rilevate sempre in rosso le posizioni irregolari"; esperiti i necessari accertamenti è emerso quanto segue: 1) il calciatore Lordi Sabatino è stato espulso e conseguentemente squalificato dal Giudice Sportivo per n.3 gare effettive con Comunicato Ufficiale n.33 L.N.D. del 29/09/2022 (nella gara del 25/09/2022 tra Nocera Superiore RS3 - Atletico San Gregorio); 2) la squalifica è stata impugnata dalla società innanzi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale; 3) nondimeno, essendo la squalifica immediatamente esecutiva, essa è stata scontata dal calciatore nelle seguenti gare ufficiali del campionato di Promozione: quarta giornata del 2/10/2022 Atletico San Gregorio - Temeraria 1957 San Mango; quinta giornata del 9/10/2022 Prosangiorgese - Atletico San Gregorio e nella sesta giornata 16/10/2022 Atletico San Gregorio - Gruppo Sportivo Herajon (che sono fra l'altro le parti del presente giudizio); ciò si è potuto evincere dall'esame dei referti di gara e delle distinte di gara (che fanno piena prova), laddove il calciatore non risulta inserito; ne deriva l'infondatezza del reclamo. Per completezza nello storico delle società sono indicati in rosso i reclami rigettati dalla CSAT;

PQM

dato atto della presente comunicazione alla parti ex art.67 comma 6 delibera di rigettare il reclamo così come proposto e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/1; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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