C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/GST del 28.02.2023 – Delibera – Gara del 18/ 2/2023 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO – AUDAX CERVINARA 1926
Gara del 18/ 2/2023 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO - AUDAX CERVINARA 1926
Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Audax Cervinara 1926, avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta ed impiegato in campo il calciatore Gargiulo Manfredi (nato il 8/8/2001), inibito per 30 giorni come riportato sul C.U.230/AA del 16/02/2023 FIGC; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; orbene, letti gli atti ufficiali di gara ed il predetto comunicato il reclamo si palesa fondato: infatti a) il calciatore in parola risulta essere stato inibito per n.30 giorni, giusta C.U. innanzi riportato e pubblicato in pari data sul comunicato di questo C.R. Campania (Comunicato Ufficiale n. 112 del 16febbraio 2023, pagina 1271).La sanzione è stata inflitta ai sensi dell'art.126 del CGS (cd. "patteggiamento") e pertanto essa è immediatamente esecutiva a far data dalla pubblicazione su apposito C.U., non necessitando di notificazione; b) il calciatore, pur non avendovi titolo in quanto inibito, risulta aver partecipato alla gara oggetto di reclamo (in qualità di Vice Capitano);
PQM
dato atto della presente comunicazione alla parti ex art.67 comma 6 delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Audax Cervinara 1926, di infliggere alla società Football club S. Agnello l'ammenda di euro 150,00 per i fatti di cui innanzi.
Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.