C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/GST del 14.03.2023 – Delibera – Gara del 4/ 3/2023 S.ANDREA DEL PIZZONE – SAN NICOLA CALCIO 2009

Gara del 4/ 3/2023 S.ANDREA DEL PIZZONE - SAN NICOLA CALCIO 2009

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, visti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società San Nicola Calcio 2009; rilevato che il reclamo è pervenuto in data 10/03/2023 e quindi oltre il termine di tre giorni feriali dalla disputa della gara (ex art.67 CGS)avvenuta in data 04/03/2023; rilevato inoltre che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, richiedendo l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e quindi essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito

P.Q.M.

dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, visti gli atti ufficiali di gara rilevato che la società San Nicola Calcio 2009 abbandonava spontaneamente il terreno di gioco al 44 minuto del Secondo Tempo di gioco, per presunte offese a sfondo razziale (non udite dal DDG, come da quest'ultimo relazionato nel referto di gara che fa piena prova), infligge alla società San Nicola Calcio 2009 in applicazione del combinato disposto art.53 comma 2 e art.10 CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società S. Andrea del Pizzone nonché l'ammenda di euro 100,00 in considerazione della prima rinuncia nonché la penalizzazione di un pt.1 in classifica, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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