C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/GST del 14.03.2023 – Delibera – Gara del 5/ 3/2023 SAPRI CALCIO GDP – GRUPPO SPORTIVO HERAJON

Gara del 5/ 3/2023 SAPRI CALCIO GDP - GRUPPO SPORTIVO HERAJON

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD Sapri Calcio GDP, con il quale la reclamante richiedeva la ripetizione della gara per manifesto errore tecnico del DDG che disattendendo la regola n. 6 del gioco del calcio, ha provocato un irregolare svolgimento della gara, falsandone di conseguenza il risultato finale; - viste le controdeduzioni inoltrate, nei termini dalla Società reclamata Gruppo Sportivo Herajon; - vista la regolarità delle comunicazioni effettuate ,ex art. 67 6^ comma del Codice di Giustizia Sportiva , alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso; - rilevato che i mezzi di prova allegati al ricorso sono contrari a quelli ammissibili ex art. 58 2^ comma del C.G.S.; rilevato che il DDG, in esito a convocazione innanzi allo scrivente Giudice Sportivo Territoriale disposta ex art. 50 4^ comma del CGS, ha così precisato " confermo preliminarmente il contenuto del referto; ho comunicato l'infortunio dell'AA2 ai capitani ed ai dirigenti di ambedue le Società; questi ultimi hanno preliminarmente chiesto disponibilità ad eventuali DDG presenti sugli spalti; non avendo ottenuto risposta, comunicavo loro di inserire gli assistenti di parte; i dirigenti vi provvedevano; durante il primo tempo, l'AA1 dell' ASD Sapri Calcio GDP si è seduto in panchina del Sapri e confermo che si trattasse dell'AA1 dell' ASD Sapri Calcio GDP; il tutto è durato qualche minuto; nulla ho da aggiungere"; - rilevato che, a parere dello scrivente , così come previsto dall'art. 10 5^ comma CGS, i pochi minuti in cui l'assistente di parte della società ASD Sapri Calcio GDP si era accomodato in panchina, certamente non possono giustificare la regolarità dello svolgimento della gara; - visto l'art. 10 5 ^comma lettera a).

P.Q.M.

a) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara lo svolgimento regolare della gara ; b) omologa il risultato della gara di 0/2 a favore della Società Gruppo Sportivo Herajon, conseguito sul tdg; c) Conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati sul relativo C.U.; d) Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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