C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 31/GST del 27.03.2023 – Delibera – Gara del 26/ 3/2023 SANT ANIELLO GRAGNANO – CITY ANGRI

Gara del 26/ 3/2023 SANT ANIELLO GRAGNANO - CITY ANGRI

 Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società City Angri con cui essa ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per la sussistenza di un errore tecnico che sarebbe stato commesso dal Direttore di Gara, deducendo che : "Al 19esimo minuto del p.t. il DDG provvedeva, per perdita di tempo e susseguenti proteste, ad espellere il n.4 (D'arco Ferdinando) della società ASD Sant'Aniello Gragnano; ebbene, nel mentre il detto calciatore si apprestava ad uscire dal campo, a seguito del provvedimento di espulsione, lo stesso veniva, inopinatamente ed in maniera irregolare, sostituito con l'ingresso in campo (al suo posto) di altro calciatore, il n.19. Pertanto, la gara - NONOSTANTE L'ESPULSIONE DEL N.4 - proseguiva per tutta la sua durata in 11 contro 11, producendo uno svantaggio per l'odierna ricorrente, anche perché la stessa terminava con il punteggio di 0-0. Pertanto, il D.D.G. si è reso protagonista di un clamoroso errore in quanto ha dapprima espulso il calciatore n.4 (con l'esibizione prima del secondo cartellino giallo e poi con il rosso), acconsentendo poi la Sua sostituzione". Sulla scorta di tale ricostruzione, la società City Angri ha chiesto accertarsi la responsabilità della società reclamata, e di sanzionarla con la punizione sportiva della perdita della gara; ovvero, in via subordinata, di disporre la ripetizione della gara. Esperiti gli opportuni accertamenti, richiesto un supplemento di gara al D.D.G., a norma dell'art 50 comma 4 C.G.S., lo stesso ha dichiarato quanto segue: "Il sottoscritto Giuseppe Intorcia in qualità di arbitro della partita disputata a Gragnano il giorno 25/03/2023 alle ore 15.00 tra Sant'Aniello Gragnano - Angri City dichiara che la società ospitante Sant'Aniello Gragnano voleva effettuare una sostituzione tra il n.4 D'arco Ferdinando e il n.19 Coppola Catello Walter. Il n.4 però si rifiuta di uscire dal terreno di gioco facendo innervosire il suo allenatore che poi verrà espulso perché entra nel terreno di gioco. Una volta che l'allenatore del Sant' Aniello Gragnano va sugli spalti il n.4 decide di uscire ma perdendo tempo e quindi costringendomi ad ammonirlo per la seconda volta ed automaticamente espellerlo. Nonostante ciò il sottoscritto permetteva che il cambio veniva comunque CONCRETIZZATO e quindi permettendo alla squadra Sant'Aniello Gragnano di continuare fino a fine partita con la parità dei calciatori". Alla luce di quanto innanzi, il reclamo risulta fondato e meritevole di accoglimento, relativamente alla domanda subordinata formulata dalla società City Angri. Emerge, infatti, dalle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, che quest'ultimo ha violato la regola n. 3 e la regola n.5 del Regolamento del Gioco del calcio, le quali prevedono, rispettivamente, che un calciatore espulso non possa essere sostituito da un calciatore di riserva, e che il direttore di gara faccia osservare - a monte - le regole del gioco. Ciò consente, fra l'altro, di escludere la responsabilità della società reclamata, con accoglimento della domanda di ripetizione della gara

P.Q.M.

per le ragioni di cui innanzi, accoglie il reclamo relativamente alla domanda subordinata e, per l'effetto, accertato e e rilevato l'errore tecnico del direttore di gara, in applicazione dell'art. 10 comma 5, lettera C, CGS, dispone la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria di questo C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali (fissazione di nuova data per la disputa dell'incontro); ordina restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva se versato.

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it