C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/TFT del 26.01.2023 – Delibera – Proc. 12150/857 pfi 21-22/PM/mf del 14.11.2022 (Campionato Promozione) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Angelo Rispoli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano:

Proc. 12150/857 pfi 21-22/PM/mf del 14.11.2022 (Campionato Promozione) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Angelo Rispoli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ismail Aichoune, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Lusciano alla gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Domenico Romano nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Lusciano in occasione quantomeno della gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania; 2. il sig. Domenico Romano, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. F.C. Lusciano rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Lusciano nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Ismail Aichoune, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Lusciano, pur non essendo tesserato per tale società; 3. il sig. Ismail Aichoune, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. F.C. Lusciano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Lusciano alla gara F.C. Lusciano – Virtus Goti 97 disputata in data 29.1.2022 e valevole per il girone A del Campionato Regionale di Promozione della Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. F.C. Lusciano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Angelo Rispoli, Domenico Romano ed Ismail Aichoune, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. F.C. Lusciano malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Domenico Romano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Angelo Rispoli per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ismail Aichoune tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Angelo Rispoli, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Romano, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Lusciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. F.C. Lusciano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ismail Aichoune due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Angelo Rispoli, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Romano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Lusciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

 

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