C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/TFT del 26.01.2023 – Delibera – Proc. 12951/890 pfi 21-22/PM/ps del 22.11.2022 (Campionato Promozione) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Enrico Errico, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy:

Proc. 12951/890 pfi 21-22/PM/ps del 22.11.2022 (Campionato Promozione) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Enrico Errico, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy: a) violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Langellotti nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy alla gara United Boys Academy – Lmm Montemiletto del 6.11.2021, valevole per il Campionato Under 17 regionale; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy in occasione della gara United Boys Academy – Lmm Montemiletto del 6.11.2021, valevole per il Campionato Under 17 regionale, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giuseppe Langellotti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Giuseppe Langellotti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. United Boys Academy: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy, alla gara United Boys Academy – Lmm Montemiletto del 6.11.2021 valevole per il Campionato Under 17 Regionale senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. United Boys Academy per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Errico ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giuseppe Langellotti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 23/01/2023 Il Presidente in persona e per conto della società chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. Enrico Errico la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

 ritiene di applicare per: il calciatore Giuseppe Langellotti due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di accordo ex art. 127 C.G.S. per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Enrico Errico, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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