C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/TFT del 26.01.2023 – Delibera – Proc. 13155/769 pfi 21-22/PM/fb del 24.11.2022 (Campionato Prima Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Alessandro Magazzeno, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Faiano:

Proc. 13155/769 pfi 21-22/PM/fb del 24.11.2022 (Campionato Prima Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Alessandro Magazzeno, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Faiano: violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al 35°minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Atletico Faiano – A.S.D. Atletico Pisciotta disputata in data 14.5.2022 presso l’impianto sportivo “Danilo delle Donne” di Montercovino Pugliano (SA) alle ore 16:30 e valevole per i playoff del girone E del campionato di Prima Categoria, a seguito della rete che ha portato al pareggio con il punteggio di 2 a 2 della squadra della ASD Atletico Faiano, colpito con un pugno il sig. Marega Moussa, calciatore tesserato per la squadra della squadra ospite, proferendo al contempo all’indirizzo di quest’ultimo espressioni a sfondo razziale. - sig. Alfredo Rossi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Pisciotta: violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 19.9.2022 e del 20.9.2022, alle audizioni fissate dalla Procura Federale senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Atletico Faiano, per la quale era tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Alessandro Magazzeno; Ritenuto, infine, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. San Marco Agropoli, per la quale era tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Alfredo Rossi; Il presente procedimento trae origine da un esposto indirizzato alla Procura Federale con il quale il Presidente della Soc. Atletico Pisciotta evidenziava alcuni fatti meritevoli di indagini e verificatisi nel corso della gara ASD Atletico Faiano ed ASD Atletico Pisciotta. In particolare, nel corso della predetta gara, disputatasi in data 14/5/22, valevole quale finale play-off di 1° Ctg, si verificano alcuni incidenti che vedevano protagonisti i calciatori Alessandro Magazeno, tesserato della Soc. ASD Atletico Faiano, e Marega Moussa, tesserato della Soc. ASD Pisciotta. In particolare, in occasione della realizzazione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il calciatore Marega Moussa, protestava veemente in direzione dell’arbitro perché, a suo dire, durante l’azione di gioco veniva lanciato un secondo pallone in campo e tale circostanza avrebbe reso invalida la rete. Lo stesso calciatore veniva attinto successivamente da un pugno (alle spalle) ad opera di un avversario e veniva offeso con frasi a sfondo razzista sia dall’avversario che dal pubblico presente. In conseguenza dell’esposto del Presidente della Soc. A.S.D. Atletico Pisciotta, la Procura Federale iniziava una serie di indagini che prevedevano, tra l’altro, diverse audizioni tra cui il DDG ed il calciatore Marega Moussa. In particolare, il calciatore Marega Moussa, che aveva dichiarato al DDG di avere subito una frase razzista (“nero di merda”) nel corso della gara, innanzi al Sostituto Procuratore Federale riferiva che non aveva compreso se la frase fosse effettivamente offensiva dal momento che il calciatore avversario parlava in lingua napoletana, dialetto a lui sconosciuto. Il DDG, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, confermava quanto dedotto analiticamente nel referto di gara precisando che non aveva sentito personalmente proferire una frase a sfondo razzista nei confronti del calciatore Marega Moussa ma tale circostanza gli era stata riferita da quest’ultimo. Il commissario di campo, poi, confermava il proprio referto e precisava di non avere udito alcuna frase razzista proferita né dal calciatore né dal pubblico presente. Ad una prima richiesta di archiviazione, la Procura Federale ai sensi dell’art. 51, 4 comma, CGS, invitava il sostituto Procuratore incaricato dell’indagine, ad integrare le indagini attraverso l’audizione del tesserato Cappuccio Carlo, che aveva preso parte alla gara perché dirigente in panchina, al fine di riferire sui fatti oggetto dell’indagine, nonché il Presidente De Biasi che doveva precisare se la frase a sfondo razzista fosse stata ascoltata direttamente o riferita da terzi. Alla conclusione delle indagini, la P.F. procedeva alla richiesta di deferimento nei confronti del calciatore Alessandro Magazzeno, reo di avere pronunciato la frase a sfondo razzista, della ASD Faiano, Società di appartenenza del predetto calciatore, del calciatore Alfredo Rossi, che aveva partecipato alla gara ASD Atletica Faiano e la ASD Atletico Pisciotta ma nelle more era stato tesserato per la Soc. ASD Agropoli, reo di non essersi presentato per ben due volte innanzi alla P.F. sebbene ritualmente convocato, e la ASD Agropoli, nella qualità di nuova Società che aveva tesserato il calciatore Alfredo Rossi. Alla udienza del 23/1/23 il TFT, sentite le parti presenti e le conclusioni della P.F., si riservava la decisione. A scioglimento della predetta riserva, il TFT, esaminati gli atti e la copiosa documentazione prodotta dalla P.F. a supporto delle richieste di deferimento, evidenzia che la prova che il calciatore Alessandro Magazeno abbia effettivamente pronunciato la frase a sfondo razziale non è stata raggiunta soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese, anche in sede di audizione innanzi alla P.F., dal DDG, dallo stesso calciatore Marega Moussa e dal commissario di campo. Risulta, invece, provata la rituale notificazione alla Soc. ASD Agropoli della convocazione del calciatore Alfredo Rossi per l’audizione innanzi alla P.F. ed è stato accertato, altresì, che la predetta Società non aveva informato il calciatore Rossi che, pertanto, non era a conoscenza della convocazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

E ritiene di dover rigettare il deferimento nei confronti del calciatore Alessandro Magazzeno e nei confronti della società A.S.D. Atletico Faiano. Proscioglie il calciatore Alfredo Rossi, e sanziona la società A.S.D. San Marco Agropoli con € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it