C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/TFT del 27.03.2023 – Delibera – ACCORDO EX ART. 127 C.G.S. Proc. 11939//744pfi21-22 PM/mf del 9.11.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – il sig. Antonio CAPUTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Boys Melito:

ACCORDO EX ART. 127 C.G.S.

 

Proc. 11939//744pfi21-22 PM/mf del 9.11.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - il sig. Antonio CAPUTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Boys Melito: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “Sportandfun Young VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società Pol. D. Boys Melito, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio CAPUTO di cui sopra; - il sig. Roberto D’Auria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Pvteoli Soccer, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto D’Auria di cui sopra (27 febbraio 2023); - la sig.ra Addolorata GUAGLIONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonnelle: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Madonnelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Addolorata GUAGLIONE di cui sopra; - il sig. Angelo CICATIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arenaccia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Arenaccia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo CICATIELLO di cui sopra; - il sig. Annino PICASCIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sport Village: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Sport Village, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Annino PICASCIA di cui sopra; - il sig. Domenico SCAMARDELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Europa S.r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società S.S.D. Europa S.r.l, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico SCAMARDELLA di cui sopra; - il sig. Giuseppe PITTELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lago Patria SSdarl: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società Lago Patria SSdarl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe PITTELLI di cui sopra; - il sig. Biagio PELUSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza dellasocietà A.S.D. Peluso Academy: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Peluso Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Biagio PELUSO di cui sopra; - il sig. Gaetano DI GENNARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Macerata Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento  del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Macerata Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Gaetano DI GENNARO, di cui sopra; - la sig.ra Concetta D’ALESSANDRO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lions Football Parthenope: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Lions Football Parthenope, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Concetta D’ALESSANDRO, di cui sopra; - la sig.ra Flora ANNUNZIATA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersipresentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 22.6.2022 e del 28.6.2022; La società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Flora ANNUNZIATA, di cui sopra; - la sig.ra Maria MELLONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Emanuele Troise: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 28.6.2022 e del 6.7.2022; La società A.S.D. Emanuele Troise, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Maria MELLONE, di cui sopra; - il sig. Italo MATTIOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza dellasocietà A.S.D. Pasquale Foggia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 30.6.2022 e del 5.7.2022; La società A.S.D. Pasquale Foggia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Italo MATTIOLI, di cui sopra; - il sig. Vincenzo NICOLORO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santiago Club Pianura: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersipresentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 17.6.2022 e del 21.6.2022; La società A.S.D. Santiago Club Pianura, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo NICOLORO, di cui sopra; il sig. Pasquale ZINNO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanzadella società A.S.D. Sporting Aminei F.C.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 4.7.2022 e del 12.7.2022; La società A.S.D. Sporting Aminei F.C, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Pasquale ZINNO, di cui sopra; - il sig. Salvatore PIROZZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C.D. Materdei: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 14.7.2022 e del 18.7.2022; La società A.S.C.D. Materdei, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore PIROZZI, di cui sopra. ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Alle udienza del: 13/02/2023; 20/02/2023; 27/02/2023; 6/03/2023 i DEFERITI/loro rappresentanti chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: - il sig. Antonio CAPUTO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società Pol. D. Boys Melito, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Roberto D’Auria, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Pvteoli Soccer, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - la sig.ra Addolorata GUAGLIONE, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Madonnelle, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Angelo CICATIELLO, la sanzione di mesi TRE (3) di inibizione (s.b. mesi 4 E GIORNI 15 di inibizione ridotta come sopra per il rito)- ART. 128 La società A.S.D. Arenaccia, la sanzione di euro DUECENTO,00 (200,00) di ammenda (s.b. di euro 300,00 di ammenda)- ART. 128 - il sig. Annino PICASCIA, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Sport Village, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Domenico SCAMARDELLA, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società S.S.D. Europa S.r.l, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Giuseppe PITTELLI, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società Lago Patria SSd Ar, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Biagio PELUSO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Peluso Academy, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Gaetano DI GENNARO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Macerata Calcio, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - la sig.ra Concetta D’ALESSANDRO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Lions Football Parthenope, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - la sig.ra Flora ANNUNZIATA, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). - la sig.ra Maria MELLONE, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Emanuele Troise, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). -il sig. Italo MATTIOLI, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Pasquale Foggia, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). - il sig. Vincenzo NICOLORO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Santiago Club Pianura, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). il sig. Pasquale ZINNO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Sporting Aminei F.C, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). - il sig. Salvatore PIROZZI, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.C.D. Materdei, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro e dell’avv. C. Napoli, prestavano il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

Per: - il sig. Antonio CAPUTO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società Pol. D. Boys Melito, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Roberto D’Auria, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Pvteoli Soccer, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - la sig.ra Addolorata GUAGLIONE, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Madonnelle, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Angelo CICATIELLO, la sanzione di mesi TRE (3) di inibizione (s.b. mesi 4 E GIORNI 15 di inibizione ridotta come sopra per il rito)- ART. 128 La società A.S.D. Arenaccia, la sanzione di euro DUECENTO,00 (200,00) di ammenda (s.b. di euro 300,00 di ammenda)- ART. 128 - il sig. Annino PICASCIA, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Sport Village, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - ilsig. Domenico SCAMARDELLA, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società S.S.D. Europa S.r.l, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Giuseppe PITTELLI, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società Lago Patria SSd Ar, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Biagio PELUSO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Peluso Academy, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - il sig. Gaetano DI GENNARO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Macerata Calcio, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - la sig.ra Concetta D’ALESSANDRO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Lions Football Parthenope, la sanzione di euro DUECENTOSESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda). - la sig.ra Flora ANNUNZIATA, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). - la sig.ra Maria MELLONE, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Emanuele Troise, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). - il sig. Italo MATTIOLI, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Pasquale Foggia, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). - il sig. Vincenzo NICOLORO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Santiago Club Pianura, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). il sig. Pasquale ZINNO, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.D. Sporting Aminei F.C, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). - il sig. Salvatore PIROZZI, la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI 21 di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito) La società A.S.C.D. Materdei, la sanzione di euro TRECENTOTRENTAQUATTRO,00 (334,00) di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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