C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 04.01.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COMACCHIESE 2015 Avverso inibizione del Sig. FRANCESCO CAVALIERI fino al 25 aprile 2023 Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 57 del 14.12.2022 Gara: Comacchiese 2015 – Castenaso Calcio del 11.12.2022

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COMACCHIESE 2015 Avverso inibizione del Sig. FRANCESCO CAVALIERI fino al 25 aprile 2023 Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 57 del 14.12.2022 Gara: Comacchiese 2015 – Castenaso Calcio del 11.12.2022

La Società ASD COMACCHIESE 2015 ha inteso opporsi contro il succitato provvedimento disciplinare inflitto al proprio Presidente, Sig. Francesco Cavalieri, mediante un articolato reclamo trasmesso via PEC, ma privo di sottoscrizione e non redatto su carta intesta della società stessa, come pure mancante di valida firma di un legale rappresentante della Comacchiese è risultato essere il relativo preannuncio di reclamo. Per quanto precede e in ragione delle norme regolamentari sul procedimento disciplinare sportivo di cui all’articolo 49 Codice di Giustizia Sportiva, nonché in stretta conformità alla decisione nr. 32/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, considerato altresì che la società reclamante non ha provveduto a sanare la rilevata irregolarità formale relativa alla sottoscrizione entro il termine previsto dal comma 7 del sopra citato articolo 49 CGS, il reclamo in parola non può essere esaminato essendo inficiato da vizi procedurali divenuti insanabili e che ne determinano l’inammissibilità.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società ASD COMACCHIESE 2015 dichiarandolo inammissibile e conferma la decisione del Giudice sportivo regionale.

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