C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 04.01.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD RIVER DELFINI 2018 Avverso squalifiche dei calciatori Nicola Angelini, Luca Castrucci, Florian Kornmueller per quattro giornate e del calciatore Alberto Cardinali per tre giornate di gara nonché avverso l’ammenda di Eur 150.000 inflitta alla società Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 39 del 15.12.2022 Gara: River Delfini 2018 / Real Riccione del 11.12.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD RIVER DELFINI 2018 Avverso squalifiche dei calciatori Nicola Angelini, Luca Castrucci, Florian Kornmueller per quattro giornate e del calciatore Alberto Cardinali per tre giornate di gara nonché avverso l’ammenda di Eur 150.000 inflitta alla società Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 39 del 15.12.2022 Gara: River Delfini 2018 / Real Riccione del 11.12.2022

La società ASD River Delfini reclama contro tutti i sopra menzionati provvedimenti disciplinari fornendo una propria versione dei fatti con la quale si critica la direzione di gara da parte dell’arbitro designato, si sottolineano le contraddizioni contenute nel suo rapporto, si ammettono le proteste contro lo stesso ufficiale di gara, ma si negano le fras offensive e denigratorie che lo stesso arbitro ha attribuito ai calciatori del River Delfini. Per i motivi come sopra succintamente riassunti la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni deliberate dal Giudice sportivo oltre che di poter conferire con la rappresentanza della sezione arbitrale per esporre la propria versione dei fatti sul comportamento poco corretto del direttore di gara. La società River Delfini 2018 non ha chiesto di partecipare all’odierno dibattimento e non è presente con alcun proprio rappresentante, mentre la richiesta di conferire con una non meglio precisata rappresentanza della sezione arbitrale non può essere presa in considerazione non costituendo materia rientrante nella sfera di competenza della Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale. Sulla base degli atti ufficiali redatti in modo preciso e dettagliato e che dunque non necessitano di ulteriori chiarimenti da parte dell’arbitro, la Corte ritiene che il reclamo della società River Delfini 2018 sia parzialmente fondato e meriti accoglimento per quanto riguarda le squalifiche dei calciatori Cardinali, Castrucci e Kornmueller e l’ammenda a carico della società; diversamente il reclamo contro la squalifica del calciatore Angelini non può e essere accolto. Dal referto arbitrale risulta infatti che tutti i tre suddetti calciatori Cardinali, Castrucci e Kornmueller hanno avuto un comportamento inquadrabile come condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e punita con la sanzione minima di due giornate, salvo aggravanti. Mentre per il calciatore Cardinali non si ravvisa la sussistenza di particolari circostanze aggravanti che giustificano un aumento della pena editale, diversamente va detto per i calciatori Castrucci e Kornmueller il comportamento antisportivo dei quali è avvenuto dopo il triplice fischio finale costituendo tale circostanza temporale un’indubbia aggravante che comporta un aumento della sanzione minima stabilita dal CGS. Per quanto riguarda l’ammenda a carico della società, dagli atti ufficiali risulta che le frasi ingiuriose e irrispettose dei sostenitori del River Delfini non si sono protratte per l’intera durata dell’incontro, ma sono state rivolte all’ufficiale di gara in occasione di sue decisioni tecniche sfavorevoli per la squadra del River Delfini. Pertanto, l’ammontare dell’ammenda inflitta appare effettivamente eccessivo anche in considerazione della categoria nella quale gareggia la società reclamante. Sono invece ravvisabili evidenti circostanze aggravanti nella condotta ingiuriosa e irriguardosa tenuta nei confronti dell’arbitro dal calciatore Angelini, il quale, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, a fine partita ha rivolto frasi non solo irrispettose e offensive, ma anche di contenuto minaccioso all’indirizzo dell’ufficiale di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in parziale accoglimento del reclamo della società ASD River Delfini 2018, riforma l’impugnata decisione e riduce la squalifica del calciatore Alberto Cardinali a due giornate effettive di gara, la squalifica dei calciatori Luca Castrucci e Florian Kornmueller a tre giornate effettive di gara, l’ammenda a carico della società a EURO 100,00. Mentre conferma la decisione del Giudice sportivo di Rimini relativamente alla squalifica del calciatore Nicola Angelini per quattro giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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