C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 01.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLANA FONTANA Avverso squalifica del calciatore Mattia Monopoli per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 64 del 18.01.2023 Gara: Castellana Fontana / Cittadella Vis Modena del 15.01.2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLANA FONTANA Avverso squalifica del calciatore Mattia Monopoli per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 64 del 18.01.2023 Gara: Castellana Fontana / Cittadella Vis Modena del 15.01.2023

La società ASD Castellana Fontana reclama contro il provvedimento sopra indicato ammettendo che il proprio tesserato Mattia Monopoli avrebbe, per via della decretata espulsione di un proprio compagno di squadra, protestato usando “un tono di voce eccessivo”, ma negando che lo stesso calciatore abbia pronunciato frasi irriguardose o offensive nei confronti della terna arbitrale. Per i suddetti motivi la reclamante chiede la cancellazione o quanto meno una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. La società Castellana Fontana non ha chiesto di partecipare all’odierno dibattimento e non è presente con alcun proprio rappresentante. Questa Corte ritiene che il reclamo della società Castellana Fontana sia privo di fondamento atteso che dagli atti ufficiali, redatti in modo preciso e dettagliato e che dunque non necessitano di ulteriori chiarimenti da parte dell’arbitro e nemmeno fanno emergere la necessità di disporre le testimonianze delle persone indicate dalla reclamante, risulta che durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo e dopo aver appreso le motivazioni che avevano portato all’espulsione di un proprio compagno di squadra, il calciatore Monopoli ha avuto una reazione scomposta e incontrollata offendendo ripetutamente la terna arbitrale e scagliando violenti pugni contro la porta del proprio spogliatoio.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società ASD CASTELLANA FONTANA e conferma la squalifica per tre giornate di gara inflitta dal Giudice sportivo del CRER al calciatore Mattia Monopoli Pone a carico della società ASD CASTELLANA FONTANA il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di preannuncio.

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