C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 01.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. SPILAMBERTO 96 A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Alessandro Muca per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 25 gennaio 2023 Gara: Spilamberto 96 – Felsina del 22 gennaio 2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. SPILAMBERTO 96 A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Alessandro Muca per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 25 gennaio 2023 Gara: Spilamberto 96 – Felsina del 22 gennaio 2023
La FC Spilamberto 96 ASD ha ritualmente impugnato il sopra citato provvedimento disciplinare ritenendolo incongruo e ingiusto come ingiusta afferma essere stata l’espulsione decretata nei confronti del proprio calciatore Muca atteso che l’arbitro l’avrebbe giustificata affermando testualmente che era dovuta a uno sputo non diretto a lui o a un avversario, bensì indirizzato verso il terreno di gioco “con eccessivo nervosismo”. Per quanto precede e dopo ad aver evidenziato il fatto che la gara ha avuto un andamento regolare e privo di tensioni, la reclamante richiede che la squalifica venga ridotta in misura equamente rapportata alla reale gravità dei fatti. La società FC Spilamberto 96 ASD che con il proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto di dover sentire per chiarimenti l’arbitro della gara, il quale, confermando quanto riportato a referto ha precisato al collegio giudicante di aver chiaramente visto il calciatore Alessandro Muca del Spilamberto indirizzare uno sputo contro un avversario che si trovava a poca distanza e che è riuscito ad evitare di essere colpito solo grazie a un rapido spostamento del busto.
In virtù delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara e in considerazione del fatto che il legislatore sportivo ha inserito “lo sputo” fra le condotte violente, questa Corte ritiene congruo il provvedimento disciplinare deliberato dal Giudice sportivo di primo grado e non meritevole di accoglimento il proposto reclamo.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società F.C. SPILAMBERTO 96 A.S.D. e conferma la squalifica per tre giornate di gara inflitte al calciatore Alessandro Muca. Pone a carico della società F.C. SPILAMBERTO 96 A.S.D. il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di preannuncio.
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