C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOSSOLO 76 CALCIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Marco Carità fino al 29 marzo 2023 Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 25.01.2023 Gara: Fossolo 76 Calcio / Faro Coop del 21.01.2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOSSOLO 76 CALCIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Marco Carità fino al 29 marzo 2023 Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 25.01.2023 Gara: Fossolo 76 Calcio / Faro Coop del 21.01.2023

La società Fossolo Calcio 76 ASD ha ritualmente impugnato la sopra indicata decisione del Giudice sportivo regionale affermando che il calciatore Carità non sarebbe entrato in contatto con l’arbitro e meno che mai al termine della gara, come invece riportato nella motivazione dell’impugnato provvedimento inserito in Comunicato nella sezione relativa ai calciatori non espulsi. Sostiene al riguardo la reclamante che il proprio calciatore sarebbe invece stato espulso al minuto 93, quindi a gara ancora in corso, e che alla vista del cartellino rosso avrebbe abbandonato il terreno di gioco e non avrebbe inferto alcuna spinta all’ufficiale di gara. A riprova di quanto affermato la società Fossolo 76 sostiene di essere in possesso di una ripresa video che tuttavia si rende conto non può essere ammessa come valida prova non avendo i necessari requisiti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Per i motivi come sopra riassunti, la società Fossolo 76 Calcio chiede che il fatto accaduto sia ricondotto alla casistica dei giocatori espulsi dal campo con applicazione della relativa sanzione. La società reclamante, che ha chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente, il quale si riporta ai motivi del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ponendo in particolare evidenza il fatto che il calciatore Carità nell’impeto della protesta ha probabilmente toccato l’arbitro sul petto con le mani protese in avanti, ma senza spingerlo e senza l’intenzione di arrecargli danni fisici e che alla vista del cartellino rosso ha abbandonato il campo in tutta tranquillità. Letto il reclamo e preso atto delle dichiarazioni rese dalla società reclamante in sede di audizione, questa Corte ritiene che sulla scorta degli atti ufficiali il comportamento attuato dal calciatore Marco Carità vada inquadrato come un caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico, condotta prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) CGS e punita con la sanzione edittale di quattro giornate di squalifica, salvo aggravanti. A quest’ultimo riguardo la Corte rileva che, come affermato dalla reclamante, il fatto che ha determinato l’espulsione del calciatore Carità è avvenuto a gara ancora in corso per cui non si ravvisano, nella condotta del suddetto giocatore, particolari circostanze aggravanti come invece sarebbe stato se il tutto si fosse svolto dopo il triplice fischio finale. La sanzione deliberata a tempo dal Giudice di prima istanza appare pertanto non aderente al disposto normativo e alla corretta interpretazione dell’articolo 36 CGS e dunque il reclamo può essere accolto e l’afflittività della squalifica opportunamente ridotta e conformata alla citata disposizione.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo presentato dalla società FOSSOLO 76 CALCIO ASD e ridetermina la squalifica ai danni del calciatore Marco Carità in quattro giornate effettive di gara Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo essendo stato lo stesso accolto.

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