C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 22.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SOLIGNANO Avverso ammenda di EUR 400,00 inflitta alla società e inibizione dei dirigenti Simone Barusi, Luca Saia e Gianluca Taverna fino all’8 marzo 2023 Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 73 del 15.02.2023 Gara: Solignano / Carignano del 12.02.2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SOLIGNANO Avverso ammenda di EUR 400,00 inflitta alla società e inibizione dei dirigenti Simone Barusi, Luca Saia e Gianluca Taverna fino all’8 marzo 2023 Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 73 del 15.02.2023 Gara: Solignano / Carignano del 12.02.2023

La società ASD Solignano ha presentato un reclamo avverso la sopra indicata delibera del Giudice sportivo regionale sostenendo che l’ammenda per il comportamento tenuto dai propri sostenitori non sarebbe sorretta da una motivazione corrispondente ai fatti realmente accaduti. Secondo la reclamante una ventina di ragazzi si sarebbero situati negli spalti dietro la porta, e non in tribuna come invece scritto nel Comunicato Ufficiale, per sostenere la propria squadra muniti semplicemente di trombette e stelle filanti senza far esplodere petardi e facendosi sfuggire un “palloncino azzurro” che, sospinto dal vento, sarebbe entrato all’interno del terreno di gioco raggiungendo la porta della squadra ospite da dove sarebbe subito stato allontanato dal portiere del Carignano. Ammette invece il Solignano che detti sostenitori in alcune situazioni hanno contestato l’operato arbitrale ritenendolo discutibile. Per quanto riguarda il comportamento dei tre dirigenti addetti alla forza pubblica sostitutiva, la società Solignano afferma che questi non avrebbero insultato né la terna arbitrale né altri soggetti, ma avrebbero “solamente risposto a provocazioni e a insulti di alcuni giocatori e spettatori della squadra avversaria”. Per i motivi come sopra riassunti e affermando di essere in possesso di un video che dimostrerebbe la verità dei propri assunti, il Solignano chiede l’annullamento dell’impugnata delibera ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione economica e delle disposte inibizioni nei confronti dei propri dirigenti. La società reclamante, che non ha chiesto di essere sentita, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte ha sentito telefonicamente l’arbitro della gara, il quale ha confermato il proprio referto ribadendo che i sostenitori del Solignano, che in effetti si trovavano sugli spalti dietro la porta e nella parte laterale dell’impianto sportivo, durante lo svolgimento della partita hanno fatto scoppiare diversi petardi che non sono entrati sul terreno di gioco, e hanno rivolto gravi espressioni ingiuriose verso la sua persona e verso gli assistenti. L’arbitro non ha inoltre potuto escludere che l’oggetto sferico entrato in campo potesse effettivamente essere stato un palloncino di lattice di colore azzurro. In ragione delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara la Corte ritiene che la sanzione economica deliberata dal Giudice sportivo regionale per punire il comportamento dei sostenitori del Solignano possa essere ridimensionata e che dunque sotto questo aspetto il proposto reclamo meriti accoglimento. Diversamente, per quanto riguarda le inibizioni ai danni dei tesserati addetti alla forza pubblica sostitutiva, il reclamo del Solignano è inammissibile avendo ad oggetto sanzioni che, essendo di durata inferiore a un mese, non sono impugnabili ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b) del Codice di giustizia sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società ASD SOLIGNANO e ridetermina in EUR 250,00 l’ammenda a carico della stessa società, mentre conferma la delibera del Giudice sportivo regionale per quanto concerne l’inibizione decretata ai danni dei Dirigenti Sig.ri Simone Barusi, Luca Saia e Gianluca Taverna. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo essendo stato lo stesso accolto.

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