C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 22.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. ALBERONESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Francesco Salani per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 56 del 15/02/2023 Gara: Alberonese / Biancoblu Rayo Granamica del 15/02/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. ALBERONESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Francesco Salani per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 56 del 15/02/2023 Gara: Alberonese / Biancoblu Rayo Granamica del 15/02/2023

 La Società CS Alberonese ASD ha inteso impugnare il succitato provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Francesco Salani, mediante un reclamo trasmesso via PEC, ma privo di sottoscrizione e non redatto su carta intestata della società stessa, come pure mancante di valida firma di un legale rappresentante dell’Alberonese è risultato essere il relativo preannuncio di reclamo. Per quanto precede e in ragione delle norme regolamentari sul procedimento disciplinare sportivo di cui all’articolo 49 Codice di Giustizia Sportiva, nonché in stretta conformità alla decisione nr. 32/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, considerato altresì che la società reclamante non ha provveduto a sanare la rilevata irregolarità formale relativa alla sottoscrizione entro il termine previsto dal comma 7 del sopra citato articolo 49 CGS, il reclamo in parola non può essere esaminato essendo inficiato da vizi procedurali divenuti insanabili e che ne determinano l’inammissibilità.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo presentato dalla società CS ALBERONESE ASD dichiarandolo inammissibile e conferma la decisione del Giudice sportivo di Ferrara. Pone a carico della società Alberonese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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