C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 01.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD AUDAX CALCIO LIBERTAS Avverso ammenda di EUR 150,00 per intemperanze dei propri sostenitori, ammenda di EUR 100,00 per comportamento antisportivo di alcuni propri giocatori rimasti non identificati, ammenda di EUR. 50,00 per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicate nel C.U. nr. 49 del 15.02.2023. Gara: Audax Calcio Libertas / Pianellese del 12.02.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD AUDAX CALCIO LIBERTAS Avverso ammenda di EUR 150,00 per intemperanze dei propri sostenitori, ammenda di EUR 100,00 per comportamento antisportivo di alcuni propri giocatori rimasti non identificati, ammenda di EUR. 50,00 per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicate nel C.U. nr. 49 del 15.02.2023. Gara: Audax Calcio Libertas / Pianellese del 12.02.2023
La società ASD Audax Calcio Libertas ha inteso impugnare tutti i sopra citati provvedimenti disciplinari di natura economica mediante un reclamo presentato con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe De Falco del Foro di Piacenza a tal fine nominato, il quale evidenzia che l’ammenda di EUR 150,00 inflitta per gli insulti rivolti all’arbitro sarebbe priva di valida giustificazione e fondamento in ragione dell’impossibilità di stabilire “quale fazione nello specifico abbia potuto urlare frasi sgradevoli al direttore di gara” considerando che assistevano alla gara anche diversi sostenitori della squadra ospite e che in ogni caso nessuna frase di carattere “sessista” sarebbe stata pronunciata. In ordine all’ammenda di EUR 100,00 il legale della reclamante rileva che quanto riportato nel referto arbitrale risulterebbe materialmente impossibile poiché lo spogliatoio della squadra dell’Audax Calcio Libertas non confinerebbe con quello riservato agli ufficiali di gara che sarebbe invece attiguo allo spogliatoio delle squadre ospiti; ragion per cui i giocatori dell’Audax Calcio Libertas non avrebbero potuto picchiare contro le pareti dello spogliatoio dell’arbitro. A riguardo dell’ammenda di EUR 50,00 l’avvocato della ricorrente solleva dubbi su quanto riportato nel referto di gara posto che l’impianto di riscaldamento è unico, che negli altri spogliatoi nessuno ha registrato l’assenza di acqua calda e che, a quest’ultimo proposito, lo stesso ufficiale di gara non avrebbe mosso alcuna lagnanza al custode del campo che a fine gara si sarebbe recato nel suo spogliatoio proprio per chiedere se i locali erano a posto. Per quanto precede l’avvocato dell’Audax Libertas Calcio chiede che tutte le impugnate ammende siano annullate o quanto meno ridotte. L’Avv. De Falco, che aveva chiesto di essere ascoltato, partecipa da remoto all’odierno dibattimento e in questa sede si riporta alle motivazioni del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo le incongruenze e inesattezze riportate dall’arbitro nel descrivere i fatti accaduti durante e dopo lo svolgimento della gara e sottolineando, in particolare, che in ragione della struttura architettonica dell’impianto sportivo è materialmente impossibile che dal proprio spogliatoio i calciatori dell’Audax Calcio Libertas abbiano inferto colpi sul muro dello spogliatoio riservato al direttore di gara. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni rese dall’avvocato della società Audax Libertas Calcio in sede dibattimentale, va in via preliminare rilevato che la parte del reclamo relativa all’ammenda di EUR 50,00 inflitta alla società ritenuta responsabile per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro, non può essere esaminata da questa Corte in quanto ha ad oggetto un provvedimento pecuniario non impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 2 lettera d) del CGS. Per quanto concerne le ammende di EUR 150,00 per intemperanze dei propri sostenitori ed EUR 100,00 per il comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro attuato dai calciatori della stessa Audax Libertas Calcio a fine partita, la Corte ritiene che le motivazioni addotte con il proposto reclamo siano prive di fondamento in quanto smentite dal referto arbitrale nel quale sono riportate in modo chiaro e preciso le gravi offese rivolte all’ufficiale di gara dalla tifoseria della squadra di casa ad iniziare dal 20° minuto del primo tempo e protrattesi anche durante la seconda frazione di gara oltre che le offese, altrettanto gravi, che a fine gara l’arbitro ha sentito chiaramente provenire dagli spogliatoi dell’Audax Libertas Calcio senza aver potuto identificare i singoli tesserati che tali ingiurie profferivano.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Libertas Audax Calcio e conferma le ammende disposte dal Giudice sportivo di Piacenza Pone a carico della società ASD Audax Libertas Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.
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