C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 03.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD JUVENTUS CLUB PARMA Avverso obbligo di disputare tre gare a porte chiuse nel Campionato Under 17 Regionale, avverso ammenda di EUR 600,00 e avverso squalifica del calciatore Errammach Miloud fino al 25 giugno 2023. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicate nel C.U. nr. 69 del 24.02.2023. Gara: San Lazzaro / Juventus Club Parma del 21.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD JUVENTUS CLUB PARMA

Avverso obbligo di disputare tre gare a porte chiuse nel Campionato Under 17 Regionale, avverso ammenda di EUR 600,00 e avverso squalifica del calciatore Errammach Miloud fino al 25 giugno 2023. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicate nel C.U. nr. 69 del 24.02.2023. Gara: San Lazzaro / Juventus Club Parma del 21.02.2023

La società ASD Juventus Club Parma ha inteso impugnare tutti i sopra citati provvedimenti disciplinari contestando "fermamente la descrizione dei fatti così come descritti nel referto arbitrale”. A sostegno di quanto precede la reclamante sostiene che l’arbitro non avrebbe assistito a quanto accaduto poiché a fine gara avrebbe raggiunto il proprio spogliatoio senza attendere l’uscita dal campo delle squadre e successivamente avrebbe dichiarato al direttore sportivo della Juventus Club Parma di non aver visto nulla non essendo presente all’inizio del tafferuglio. La reclamante addossa poi la responsabilità dell’accaduto ai calciatori della squadra ospitante alla quale addebita anche di non aver rispettato le più elementari misure di sicurezza e aver così permesso l’ingresso di estranei sul terreno di gioco. La società Juventus Club Parma contesta altresì la circostanza riportata nel Comunicato Ufficiale secondo la quale una decina di propri sostenitori avrebbe scavalcato la rete di recinzione per fare ingresso sul terreno di gioco e, affermando che il cancello di accesso all’area giocatori era aperto a tutti, chiede di essere esonerata da ogni responsabilità in merito. Per quanto riguarda infine la condotta del proprio calciatore Errammach Miloud la Juventus Club Parma sostiene che questi avrebbe avuto un semplice contatto involontario e non violento con il direttore di gara dovuto alla concitazione del momento e posto in essere senza l’intento di arrecare danni fisici allo stesso ufficiale di gara. Per tutti i motivi come sopra riassunti, la reclamante chiede che la squalifica inflitta al calciatore Errammach Miloud venga ridimensionata e ridotta nella misura di cui all’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS o in quella che sarà ritenuta equa e di giustizia e che siano congruamente ridotte sia la sanzione dell’obbligo di disputare tre gare a porte chiuse sia la sanzione dell’ammenda a carico della società. La società Juventus Club Parma, che aveva chiesto di essere ascoltata, partecipa da remoto all’odierno dibattimento e in questa sede si riporta alle motivazioni del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che la responsabilità dell’accaduto avrebbe dovuto essere ascritta anche e soprattutto alla società ospitante. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni rese dalla società Juventus Club Parma Calcio in sede dibattimentale, la Corte rileva in primo luogo che per quanto concerne la squalifica inflitta al calciatore Errammach Miloud, il reclamo non può essere esaminato in quanto non è stato preceduto dal relativo preannuncio prescritto a pena d’improcedibilità dall’articolo 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Invero la dichiarazione con la quale la società Juventus Club Parma ha preannunciato la propria intenzione di proporre reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale comparsa nel CU della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia nr. 69 del 24/02/2023, si riferiva espressamente alle sole sanzioni relative alle gare da disputare a porte chiuse e all’ammenda inflitta alla società.

Con riguardo a questi ultimi provvedimenti, la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, per quanto suggestiva, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali della gara in questione che costituiscono piena prova circa lo svolgimento dei fatti e dei comportamenti dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Gli atti ufficiali, redatti in modo assolutamente chiaro e che dunque non necessitano di ulteriori precisazioni da parte dell’arbitro, raccontano di una violenta rissa accesasi sul terreno di gioco subito dopo l’effettuazione dei calci rigore resisi necessari per stabilire il passaggio del turno di una delle due contendenti, rissa alla quale hanno preso parte calciatori di entrambe le squadre oltre a un gruppo di sostenitori della Juventus Club Parma entrati del tutto indebitamente sul terreno di gioco e che ha anche determinato un aggressione sia fisica che verbale ai danni dell’ufficiale di gara. Episodi simili, a giudizio unanime di questo Collegio d’appello, vanno qualificati come gravissimi, inaccettabili e inconciliabili con i valori dello sport a maggior ragione se si considera che sono stati realizzati nell’ambito di un torneo di calcio giovanile. Le relative sanzioni disciplinari, frutto della sensibilità del Giudice sportivo di Reggio Emilia e della sua conoscenza del territorio, vengono ritenute intangibili e vanno pertanto confermate nella loro integralità.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società ASD Juventus Club Parma il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

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