C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD SAN COLOMBANO / ITALTEX Avverso squalifica del calciatore Matteo Bertaccini per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì Cesena pubblicata nel C.U. nr. 66 del 01.03.2023. Gara: San Colombano / Real Cesenatico del 25.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD SAN COLOMBANO / ITALTEX Avverso squalifica del calciatore Matteo Bertaccini per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì Cesena pubblicata nel C.U. nr. 66 del 01.03.2023. Gara: San Colombano / Real Cesenatico del 25.02.2023

La società ASD San Colombano Italtex reclama avverso il provvedimento disciplinare sopra citato affermando che il proprio calciatore Matteo Bertaccini, nel tentativo di divincolarsi da una stretta marcatura, avrebbe con il braccio destro colpito in maniera involontaria il suo avversario all’altezza del petto, avrebbe quindi chiesto prontamente scusa per il gesto e accettato senza protestare l’espulsione decretata ai suoi danni. Rimarcando la correttezza del suddetto calciatore sia in campo che fuori dal campo, la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società San Colombano Italtex che con il reclamo avanza richiesta di essere ascoltata è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente, il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate e in questa sede sottolinea un atteggiamento che ritiene sconveniente e non adeguato assunto dall’arbitro sia nella gara in questione che in precedenti occasioni, atteggiamento che ha condizionato il corretto svolgimento dell’incontro e determinato squalifiche sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti. Letto il reclamo e considerate le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla reclamante, la Corte rileva che quanto da detta società sostenuto non trova conferma nel referto arbitrale che in ambito di disciplina sportiva costituisce piena prova sul comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Dagli atti ufficiali, redatti in maniera chiara e che pertanto non necessitano di precosazioni ulteriori da parte dell’arbitro, risulta infatti che al 36° minuto della seconda frazione di gara, il calciatore numero nove del San Colombano, Matteo Bertaccini, è stato espulso dal campo “in quanto colpiva volontariamente con una gomitata di media violenza allo stomaco un avversario causandogli molto dolore”. La fattispecie come descritta dall’ufficiale di gara va pertanto inquadrata, come correttamente ha fatto il Giudice sportivo di Forlì Cesena, nella previsione normativa di cui all’articolo 38 comma 1 del CGS che, per le condotte violente dei calciatori, stabilisce la pena edittale della squalifica per tre giornate di gara.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società ASD San Colombano Italtex il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

 

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