C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 15.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. A.C. VIRTUS CAMPOSANTO Avverso squalifica dell’allenatore Gianluca Luppi fino al 22 aprile 2023 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 75 del 22.02.2023. Gara: Fossolo 76 Calcio / Virtus Camposanto del 18.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. A.C. VIRTUS CAMPOSANTO Avverso squalifica dell’allenatore Gianluca Luppi fino al 22 aprile 2023 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 75 del 22.02.2023. Gara: Fossolo 76 Calcio / Virtus Camposanto del 18.02.2023

La società ASD AC Virtus Camposanto propone reclamo contro la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al proprio tecnico Gianluca Luppi negando recisamente che lo stesso, mentre assisteva alla gara in parola dall’esterno del terreno di gioco dovendo scontare una precedente squalifica, abbia rivolto le varie espressioni offensive all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro che questi ha poi riportato a referto con estrema dovizia di particolari. Secondo la reclamante il Sig. Luppi, in conseguenza della sua condizione familiare e personale oltre che in ragione del comportamento sempre irreprensibile mantenuto in una ventennale carriera di calciatore professionista, non avrebbe mai potuto profferire le ingiurie e le minacce registrate dall’assistente dell’arbitro. Per corroborare quanto sostenuto la Virtus Camposanto chiede l’audizione dello stesso Gianluca Luppi da parte dell’adito organismo di giustizia sportiva di secondo grado e indica come testimone da poter escutere, lo stesso Presidente della società che ha assistito all’incontro accanto al Sig. Luppi. Per le ragioni come sopra succintamente illustrate la reclamante richiede la revoca della squalifica oppure, in via subordinata, una congrua e sostanziale riduzione della stessa. La società Virtus Camposanto che nel proposto reclamo chiede di essere sentita è presente all’odierno dibattimento rappresentata dal Presidente il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate e in sede dibattimentale evidenzia un precedente episodio che definisce spiacevole e che ha visto come protagonisti il proprio allenatore Luppi e il medesimo assistente poi designato anche per la gara Fossolo – Virtus Camposanto del 18 febbraio, precedente che potrebbe aver condizionato l’atteggiamento dell’assistente nel redigere il proprio referto. Il Presidente della società reclamante insiste poi nell’affermare che durante la gara in questione il Sig. Luppi sarebbe rimasto sempre sulla tribuna senza mai avvicinarsi alla recinzione del terreno gioco se non durante l’intervallo, frangente in cui si è portato vicino alla rete per parlare con il proprio secondo senza però profferire nessun tipo di offesa e minaccia all’indirizzo dell’assistente. Letto il reclamo e preso atto delle dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di dibattimento, la Corte rileva in via pregiudiziale che la richiesta audizione personale del tecnico Gianluca Luppi non è ammissibile essendo questi sottoposto a squalifica e non avendo egli proposto reclamo in proprio. Del pari la Corte non ammette i testimoni indicati sia pur genericamente dalla reclamante giudicando non necessaria la loro escussione. Quanto al merito del reclamo, la Corte ritiene di dover sentire a chiarimenti il secondo assistente dell’arbitro, il quale, ascoltato per telefono, conferma per intero il proprio rapporto e ogni singola frase ivi riportata così come tutti i delineati comportamenti attuati dal tecnico della Virtus Camposanto mentre assisteva alla gara in questione dall’esterno della recinzione del campo di gioco. L’assistente si dichiara altresì certo dell’identificazione del Sig. Gianluca Luppi come colui che ha tenuto la descritta condotta offensiva e minacciosa nei suoi confronti per averne richiesto l’allontanamento dal campo in una precedente partita e precisa anche che gli insulti e le minacce sono state pronunciate sin dall’avvio della gara e si sono protratte per tutta la sua durata. Questo collegio non può che prendere atto di quanto riportato a referto dal secondo assistente e delle successive conferme dallo stesso fornite in sede di chiarimenti e attribuirvi, in forza dei vigenti regolamenti federali, valore di piena prova circa il comportamento tenuto dall’allenatore Gianluca Luppi durante lo svolgimento della gara in rassegna. A tal riguardo la Corte deve altresì rilevare che nella condotta gravemente offensiva e minacciosa realizzata dal tecnico della reclamante, così come riportata negli atti ufficiali dal secondo assistente dell’arbitro con meticolosa precisione, è presente anche un’ingiuria rivolta per motivi di origine territoriale della persona offesa, ingiuria che pur avendo una connotazione discriminatoria non è stata considerata tale dal Giudice sportivo regionale. Questa Corte ritiene invece che un’attenta e corretta interpretazione delle risultanze ufficiali debba necessariamente indurre a ritenere che il comportamento del Sig. Luppi integri la fattispecie prevista dall’articolo 28 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva e punita, per i tesserati di società rei di comportamenti discriminatori, con una squalifica non inferiore a quattro mesi. In virtù delle facoltà che le sono concesse dall’articolo 78 comma 2 CGS, questa Corte valuta, dunque, di dover aggravare la sanzione a carico dell’allenatore della reclamante in stretta applicazione del sopra citato articolo 28 CGS.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe e aggrava la squalifica dell’allenatore Gianluca Luppi portandola fino a tutto il 22 giugno 2023. Pone a carico della società ASD AC Virtus Camposanto il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

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