C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 15.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PH CALCIO ASD Avverso squalifica del calciatore Alessandro Ciancimino per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 64 del 08.03.2023. Gara: Bazzanese Calcio 1923 / PH Calcio del 05.03.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PH CALCIO ASD Avverso squalifica del calciatore Alessandro Ciancimino per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 64 del 08.03.2023. Gara: Bazzanese Calcio 1923 / PH Calcio del 05.03.2023

La società PH Calcio ASD propone rituale reclamo avverso la sopra citata decisione del Giudice sportivo di Bologna reputando che la squalifica inflitta al proprio tesserato sia esagerata poiché durante un’azione di gioco il calciatore Ciancimino avrebbe involontariamente inflitto un calcio a un avversario e, rendendosi subito conto del fallo commesso, avrebbe chiesto scusa e accettato senza proteste l’espulsione decretata dall’arbitro ai suoi danni. Per tali motivazioni in aggiunta al comportamento sempre corretto tenuto dal proprio giocatore, la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società PH Calcio che nel proposto reclamo chiede di essere ascoltata è presente all’odierna riunione rappresentata dal Presidente il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate e in sede dibattimentale evidenzia ulteriormente l’involontarietà della condotta realizzata dal calciatore Alessandro Ciancimino che, per il fallo di gioco commesso, avrebbe al massimo meritato un’ammonizione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ritiene di dover richiedere chiarimenti all’arbitro della gara il quale, sentito telefonicamente, conferma il referto di gara e afferma di aver un chiarissimo ricordo dell’episodio nel corso del quale il calciatore Ciancimino del PH Calcio, dopo aver raggiunto un avversario che stava proteggendo il possesso del pallone facendosi scudo con il corpo, lo colpiva volontariamente con calcio alle gambe per poi accettare la conseguente espulsione senza profferir parola. In considerazione dei chiarimenti forniti dall’ufficiale di gara la Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia interpretato correttamente gli atti ufficiali e abbia altrettanto adeguatamente determinato in tre giornate di gara la squalifica del calciatore Alessandro Ciancimino reo di condotta violenta ai danni di un avversario.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società PH Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

 

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