C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 15.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA REAL CESENATICO ASD Avverso squalifica del calciatore Christian Fontana per quattro giornate di gara e del calciatore Nicola Zoffoli per tre giornate di gara. Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicate nel C.U. nr. 66 del 01.03.2023. Gara: San Colombano / Real Cesenatico del 25.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA REAL CESENATICO ASD Avverso squalifica del calciatore Christian Fontana per quattro giornate di gara e del calciatore Nicola Zoffoli per tre giornate di gara. Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicate nel C.U. nr. 66 del 01.03.2023. Gara: San Colombano / Real Cesenatico del 25.02.2023

La società Pol. Real Cesenatico ASD reclama avverso i provvedimenti disciplinari sopra citati affermando che il proprio calciatore Christian Fontana al termine della gara e dopo che il portiere della squadra avversaria aveva fatto proprio il pallone, avrebbe, in segno di delusione per la mancata occasione, dato un calcio al terreno di gioco senza alcun intento di colpire l’estremo difensore del San Colombano che infatti non avrebbe avuto nessuna reazione di protesta. Evidenziando la correttezza del Fontana, sia in campo che fuori dal campo, oltre alla circostanza che lo stesso avrebbe accettato l’espulsione senza protestare, la reclamante chiede una riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo di prima istanza. Relativamente al comportamento del calciatore Zoffoli, il Real Cesenatico sostiene che questi, a gioco fermo e con il pallone in mano, avrebbe semplicemente invitato un avversario a velocizzare la ripresa del gioco passandogli la palla senza colpirlo e senza rivolgergli alcuna frase irriguardosa. Anche per il calciatore Nicola Zoffoli la reclamante chiede dunque una riduzione della squalifica non avendo questi commesso alcun atto di violenza. La società Real Cesenatico che con il reclamo avanza richiesta di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente, il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate e in questa sede intende porre in evidenza la sostanziale inadeguatezza della direzione arbitrale che, con diverse decisioni che hanno travisato la realtà dei fatti, avrebbe danneggiato entrambe le squadre in campo. Letto il reclamo e considerate le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla reclamante, la Corte prende atto delle critiche rivolte al direttore di gara, ma non può che rilevare il fatto che quanto sostenuto dalla società Real Cesenatico non trova conferma nel referto arbitrale al quale questo organismo di giustizia sportiva deve attenersi posto che in ambito di disciplina sportiva esso costituisce piena prova sul comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Dagli atti ufficiali, redatti in maniera chiara e che pertanto non necessitano di precisazioni ulteriori da parte dell’arbitro, risulta infatti che al 46° minuto della seconda frazione di gara, il calciatore numero otto del Real Cesenatico, Christian Fontana, veniva espulso dal campo “in quanto tentava di colpire volontariamente con un calcio al volto il portiere avversario quando il pallore era nel suo pieno possesso” e, inoltre, che al 36° minuto sempre del secondo tempo il calciatore numero quattro del Real Cesenatico, Nicola Zoffoli, veniva espulso “in quanto a gioco fermo colpiva un avversario con uno schiaffo sulla nuca provocando dolore”. Entrambe le fattispecie così come descritte dall’ufficiale di gara non possono che essere inquadrate, come correttamente ha fatto il Giudice sportivo di Forlì Cesena, nella previsione normativa di cui all’articolo 38 comma 1 del CGS che, per le condotte violente dei calciatori, stabilisce la pena edittale della squalifica per tre giornate di gara salva l’applicazione di circostanze aggravanti che nel caso di specie si possono effettivamente ravvisare nella condotta del calciatore Christian Fontana in ragione dell’oggettiva pericolosità del gesto che gli è stato attribuito dall’arbitro e delle gravi conseguenze che tale azione avrebbe potuto provocare se si fosse realmente concretizzata.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società Pol. Real Cesenatico ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

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