C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 29.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NEXTGEN SPORTS A.S.D. Avverso inibizione del dirigente Sig. Emilio Scotto di Santolo fino a tutto il 7 maggio 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicata nel C.U. nr. 70 del 15.03.2023. Gara: Nextgen Sports / Nuova Virtus Cesena del 08.03.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NEXTGEN SPORTS A.S.D. Avverso inibizione del dirigente Sig. Emilio Scotto di Santolo fino a tutto il 7 maggio 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicata nel C.U. nr. 70 del 15.03.2023. Gara: Nextgen Sports / Nuova Virtus Cesena del 08.03.2023

La società Nextgen Sports A.S.D. propone rituale reclamo avverso la succitata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo di Forlì – Cesena nei confronti del proprio dirigente Emilio Scotto di Santolo evidenziando l’inadeguatezza dell’arbitro che pur essendo alla prima esperienza nella categoria Under 15 è stato designato a dirigere un incontro di “elevata importanza nell’economia della stagione”, mettendo in rilievo che nella gara in parola il Sig. Scotto di Santolo si ritrovava a svolgere la funzione di allenatore della squadra giovanissimi in conseguenza dell’improvvisa assenza del tecnico nominato dalla società, ammettendo le proteste, le contestazioni oltre che l’atteggiamento polemico assunto dal suddetto dirigente nei confronti dell’ufficiale di gara, ma negando sia le espressioni blasfeme e/o offensive verso la persona dell’arbitro sia i comportamenti aggressivi, minacciosi e intimidatori che sono stati attribuiti allo stesso Scotto di Santolo. Offrendo poi una propria ricostruzione dei fatti che hanno determinato l’allontanamento dal campo del suddetto dirigente e negando la circostanza che a fine gara costui abbia tentato di accedere allo spogliatoio dell’arbitro, la reclamante conclude la propria esposizione chiedendo “la riduzione dell’inibizione al turno di squalifica derivante dal cartellino rosso” o, in subordine, la riduzione del periodo d’inibizione in relazione all’effettiva gravità delle commesse violazioni regolamentari. La società Nextgen Sports che con il proposto reclamo non chiede espressamente di essere sentita non è presente all’odierno dibattimento. Il reclamo è privo di fondamento e non merita accoglimento. L’esposizione dei fatti prospettata dalla reclamante è infatti in netto contrasto con gli atti ufficiali redatti in modo preciso e dettagliato e che pertanto non necessitano di ulteriori chiarimenti da parte dell’arbitro. In particolare, dal supplemento di rapporto risulta che il dirigente Emilio Scotto di Santolo, in concorso con altre persone indentificate come sostenitori della società Nextgen Sports, ha attuato ai danni di un giovane arbitro praticamente al suo esordio, una grave aggressione verbale condita da espressioni ingiuriose, blasfeme e intimidatorie, che è continuata anche dopo il suo allontanamento dal campo e si è protratta pure nel dopo gara. A giudizio unanime di questo collegio giudicante tale condotta appare inaccettabile e priva di giustificazioni di sorta anche in ragione del fatto che è stata realizzata in un contesto di calcio giovanile da un dirigente che avrebbe come compito principale quello di educare i giovani calciatori e di proporsi a questi come esempio di lealtà sportiva. Per quanto precede la sanzione disposta dal Giudice sportivo di Forlì – Cesena, per quanto appaia finanche benevola, va confermata.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il ricorso in epigrafe Pone a carico della società Nextgen Sports il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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