C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 18.01.2023 – Delibera – CASTELLANA FONTANA – CITTADELLA VIS MODENA del 15/01/2023
CASTELLANA FONTANA – CITTADELLA VIS MODENA del 15/01/2023
Il Giudice Sportivo, ha letto il referto dell’arbitro da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione dopo il termine del primo tempo, poiché, mentre percorreva il tunnel che lo conduceva verso gli spogliatoi, veniva avvicinato dal capitano e dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Castellana Fontana che gli chiedevano spiegazioni in merito all’espulsione di un giocatore avvenuta in precedenza. A seguito della spiegazione fornita dall’arbitro il giocatore n°8 della Società Castellana Fontana reagiva in maniera spropositata, inveiva nei confronti della terna arbitrale e gli rivolgeva anche delle frasi irriguardose ed offensive. Dopo che la terna era rientrata nello spogliatoio, una persona riconducibile alla Società Castellana Fontana colpiva violentemente la porta dello spogliatoio dell’arbitro e lo minacciava per alcuni minuti. In conseguenza del perdurare di tale comportamento, oltre i 15 minuti, e non sentendosi tutelati, la terna arbitrale decideva di chiamare le forze dell’ordine. Una volta considerata la possibilità di rientrare in campo da parte della terna arbitrale, si presentava nei pressi degli spogliatoi un’ulteriore persona riconducibile alla Società Castellana Fontana che dichiarava di essere stata quella che in precedenza aveva messo in atto i comportamenti in precedenza descritti. A fronte di questo ulteriore evento l’arbitro chiedeva alla forza pubblica, nel frattempo intervenuta, di permanere fino al termine della gara, ma riceveva da quest’ultima risposta negativa. In conseguenza di quest’ultimo diniego, e temendo per la propria incolumità, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara. Considerato che sulla base di quanto in precedenza descritto si è venuta a creare una situazione da cui non sono conseguiti né particolari episodi di violenza ai danni dei tesserati né nei confronti del Direttore di gara; Considerato che il direttore di gara prima di sospendere definitivamente la gara, non ha preliminarmente chiesto ai due capitani in campo di adoperarsi per riportare la situazione alla normalità e/o in modo che il gioco potesse riprendere in modo regolare; Osserva questo Giudice Sportivo: perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la prosecuzione della gara, per i minuti non giocati, in accordo a quanto disposto dal comma 4 dell’art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Tale decisione è supportata dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha in precedenza più volte stabilito che: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” . Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui al primo comma dell’art. 64 delle NOIF, e non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse ormai quasi giunti alla conclusione della stessa. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) lett. c) C.G.S.
P.T.M
Questo Giudice sportivo conseguentemente delibera: la prosecuzione della gara dall’inizio del secondo tempo in accordo a quanto disposto dal comma 4 dell’art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Di comminare l’ammenda di euro 250,00 alla Società Castellana Fontana come sanzione per i comportamenti descritti in precedenza e commessi da persone alla stessa riconducibili seppur non indentificate.